Cassazione Civile, Ordinanza n. 14795/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria negava la detrazione dell’imposta a una società poi liquidata e fallita, ritenendo che alcune operazioni di acquisto fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello: in particolare, operazioni di importazione sarebbero state artificiosamente rappresentate come intracomunitarie mediante fornitori fittizi. La società aveva impugnato l’atto sostenendo la propria estraneità alla frode; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente circa la partecipazione all’evasione e l’esistenza delle operazioni contestate. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava, con un primo motivo, nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR avrebbe valorizzato elementi inconferenti come il pagamento tramite bonifico e il trasporto della merce; con un secondo motivo deduceva violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 ss. c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse tratto dal compendio istruttorio le presunzioni idonee a dimostrare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o quanto meno la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte della contribuente.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha accolto il secondo, assorbendo il primo. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta; solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia erroneamente fondato la decisione su elementi, quali la regolarità dei pagamenti e i documenti di trasporto, che la giurisprudenza considera non decisivi nelle operazioni soggettivamente inesistenti, e quindi abbia omesso la corretta sussunzione della fattispecie nel regime probatorio applicabile. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La ricorrente lo invocava per censurare la nullità della motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo, perché ha accolto la censura sostanziale sul riparto dell’onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare violazione di legge in tema di IVA e di onere della prova.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, da applicare secondo il corretto riparto probatorio nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all’art. 19 d.P.R. 633/1972 nella censura di violazione di legge in materia IVA.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l’Amministrazione ha l’onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; solo dopo grava sul contribuente la prova contraria.
artt. 2727 ss. c.c.
Richiamati per il tema delle presunzioni semplici, utilizzabili dall’Amministrazione per dimostrare la consapevolezza del contribuente in base a elementi oggettivi e specifici.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo che il fornitore sia fittizio, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere data anche per presunzioni, ma deve poggiare su elementi oggettivi e specifici, non su meri indizi generici o su elementi neutri rispetto alla frode.
- Una volta assolto tale onere dall’Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare alla frode, con valutazione rapportata alle circostanze concrete e alla qualità professionale dell’operatore.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e la presenza di documenti di trasporto non sono di per sé decisivi per escludere la partecipazione alla frode.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto dell’accertamento su elementi irrilevanti secondo il consolidato criterio probatorio, incorre in un errore di sussunzione della fattispecie nel corretto regime dell’onere della prova.
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