Sentenza n. 33/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di interdittiva antimafia adottato dal Prefetto di -OMISSIS- in data -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS- s.r.l.s., di cui al procedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-, comunicato con nota del giorno -OMISSIS-; - del non conosciuto verbale, ove esistente, della riunione del Gruppo interforze del 27 luglio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 159/2011 e il verbale della riunione del Gruppo interforze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia deducendo violazione dell'art. 1 l. 190/2012 e del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, falso supposto di fatto e travisamento. Ha contestato la rilevanza dei rapporti di parentela e affinità dell'amministratrice e del socio con soggetti ritenuti collegati alla 'ndrangheta, dei precedenti e delle frequentazioni del socio, delle cointeressenze economiche in altre società, della revoca della licenza di porto d'armi e dei rapporti societari con imprese caratterizzate da criticità antimafia. Ha inoltre sostenuto che tali elementi fossero stati valutati atomisticamente e che l'ampliamento dell'oggetto sociale, la reiterazione della richiesta del titolo edilizio già riferito a un'impresa colpita da interdittiva e la costituzione di una nuova società operante nel medesimo settore fossero spiegabili con l'esigenza di assicurare la continuità dell'attività, senza valenza elusiva. La ricorrente ha altresì dedotto l'insufficiente determinatezza della fattispecie del pericolo infiltrativo e il contrasto dell'interpretazione accolta con i principi di tassatività, non colpevolezza e libertà d'impresa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interdittiva costituisca espressione di discrezionalità prefettizia e richieda una prognosi probabilistica, fondata sulla regola del "più probabile che non", senza necessità di provare l'avvenuta infiltrazione, la commissione di reati o una condanna penale. Gli elementi devono essere valutati unitariamente e possono essere anche atipici, purché concreti, non meramente immaginari o aleatori, e idonei a sostenere un giudizio rigoroso di probabilità. Nel caso concreto, il quadro risultava composto da rapporti familiari e di affinità con soggetti gravitanti nella criminalità organizzata, precedenti e frequentazioni del socio, cointeressenze economiche con società problematiche sotto il profilo antimafia, revoca del porto d'armi, ampliamento dell'oggetto sociale dopo l'interdittiva riguardante altra società riconducibile ai medesimi soggetti, reiterazione del titolo edilizio e costituzione di una nuova impresa operante nello stesso settore. Tali circostanze, considerate nel loro complesso e alla luce della struttura clanica della 'ndrangheta, rendevano ragionevole la prognosi di permeabilità mafiosa e l'ipotesi di prosecuzione dell'attività sotto diversa veste societaria. Il giudice ha escluso automatismi tra parentela e contiguità mafiosa, precisando tuttavia che i legami familiari possono assumere rilievo quando, per intensità e contesto, facciano ritenere una conduzione familiare o una possibile influenza indiretta sull'impresa. Ha inoltre ritenuto non decisivo che l'amministratrice non fosse indagata o condannata e non ha accolto le contestazioni sulle frequentazioni, reputandole elementi convergenti inseriti in un'istruttoria articolata. La questione di compatibilità costituzionale è stata ritenuta superata dai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte costituzionale in tema di tassatività sostanziale e controllo giurisdizionale sull'esercizio del potere prefettizio. Spese compensate, in ragione della limitata attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate
La norma configura una fattispecie di pericolo propria del diritto della prevenzione: è sufficiente un pericolo potenziale, purché desunto da elementi concreti e non meramente aleatori.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa del potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia interdittiva.
art. 1 l. 190/2012
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha escluso che l'interdittiva fosse affetta dai vizi denunciati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte e dei soggetti menzionati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva si fonda su una prognosi preventiva e probabilistica di permeabilità mafiosa, secondo la regola del "più probabile che non", e non richiede la prova dell'avvenuta infiltrazione, di una responsabilità penale o di una condanna.
- Gli elementi sintomatici del pericolo infiltrativo devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente; anche elementi atipici possono essere valorizzati quando siano concreti, convergenti e inseriti in una motivazione istruttoria coerente.
- I rapporti di parentela e affinità non determinano automaticamente la contiguità mafiosa, ma possono assumere rilievo quando, per intensità, natura e contesto, consentano di ipotizzare una conduzione familiare o una regia collettiva dell'impresa, ovvero un'influenza mafiosa indiretta attraverso il nucleo familiare.
- Nella valutazione del pericolo infiltrativo possono concorrere, insieme agli elementi personali, le cointeressenze societarie, le frequentazioni, le anomalie nella struttura o nella gestione dell'impresa, la reiterazione di attività già svolte da un'impresa interdetta e la costituzione di nuove società riconducibili ai medesimi soggetti.
- L'assenza di indagini o condanne penali a carico di un soggetto non impedisce di valorizzare elementi non penalmente rilevanti nell'ambito dell'informazione antimafia, purché la valutazione complessiva sostenga una prognosi concreta di esposizione dell'impresa all'influenza criminale.
- Il sindacato giurisdizionale sull'interdittiva antimafia verifica che la valutazione prefettizia sia sorretta da un'istruttoria adeguata, da fatti esistenti e sintomatici e da una motivazione rigorosa, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza.
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