Sentenza n. 612/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS-Prot. -OMISSIS-del 10.06.2022, con il quale veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo nr. -OMISSIS- con scadenza 7.07.2022; - di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell'istanza di aggiornamento e conversione in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2017 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ottenuto per motivi familiari, dopo il divorzio aveva chiesto l'aggiornamento e la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva negato l'istanza e revocato il titolo, rilevando l'assenza delle condizioni per conservare il diritto di soggiorno del familiare extracomunitario dopo il divorzio, la mancata dimostrazione di adeguati mezzi di sussistenza e la persistente pericolosità sociale derivante da plurime condanne definitive, anche per cessione di cocaina, intervenute tra il 2010 e il 2019. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto non contenesse tutti gli elementi motivazionali poi inseriti nel provvedimento finale; dall'altro, il difetto di istruttoria, assumendo che la pericolosità sociale fosse stata affermata apoditticamente sulla sola base delle condanne, senza una valutazione concreta della sua situazione personale e del percorso di integrazione. Nel corso del giudizio sono stati prodotti documenti relativi al ritiro della patente nel 2024 e a un'attività lavorativa svolta per alcuni mesi nel 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non provato: il ricorrente non aveva prodotto il preavviso di rigetto, che era nella sua disponibilità e costituiva il documento indispensabile per verificare la dedotta divergenza tra preavviso e provvedimento finale. L'art. 46 c.p.a. non consente al giudice di supplire a tale omissione, poiché il preavviso era direttamente parte del thema decidendum e la sua produzione gravava sul ricorrente. Dal provvedimento finale e dai richiami al preavviso emergeva comunque un quadro motivazionale completo, riferito sia all'insussistenza dei presupposti per mantenere il titolo sia alla mancata dimostrazione di un stabile inserimento sociale, lavorativo e personale. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che le plurime condanne definitive per reati ostativi in materia di stupefacenti, non lievi e distribuite nel tempo, imponessero il diniego del rinnovo o del mantenimento del permesso, senza necessità di una distinta valutazione discrezionale della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o della modesta entità dei fatti. L'automatismo può essere temperato dalla presenza di legami familiari riconducibili all'art. 29 d.lgs. 286/1998, ma nel caso concreto il nucleo familiare non risultava stabilmente radicato: la moglie non disponeva di un titolo di soggiorno, il nucleo era di recente formazione e la documentazione lavorativa era scarsa e riferita al solo ricorrente. Le condanne, per numero, gravità, reiterazione e omogeneità, dimostravano inoltre l'inserimento in contesti criminali stabili, sicché l'interesse alla conservazione dell'unità familiare non prevaleva sull'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie e la limitata attività difensiva del Ministero.
Norme richiamate
art. 12, commi 2 e 3, d.lgs. 30/2007
Disciplina le condizioni per il mantenimento del diritto di soggiorno del familiare extracomunitario dopo il divorzio; nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di tali condizioni.
art. 30, comma 5, d.lgs. 286/1998
Rileva quale base normativa per l'eventuale conversione del titolo di soggiorno per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro subordinato, da valutare all'esito di una rinnovata istruttoria.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Qualifica i reati contestati al ricorrente come ostativi alla presenza e al soggiorno in Italia; secondo il TAR, a fronte della commissione di un reato ostativo l'amministrazione deve negare il rinnovo del permesso, senza una distinta valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione ostativa al mantenimento del titolo di soggiorno, salva la necessità di considerare eventuali esigenze rafforzate connesse ai vincoli familiari.
art. 29 d.lgs. 286/1998
Individua i legami familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento e del temperamento dell'automatismo derivante dai reati ostativi; nel caso concreto non è stata riconosciuta una prevalenza della tutela familiare.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire il contraddittorio sulle ragioni ostative; tuttavia, la relativa violazione non può essere verificata se il ricorrente non produce in giudizio il preavviso, documento essenziale per dimostrare la divergenza rispetto al provvedimento finale.
art. 46 c.p.a.
Il potere del giudice di ordinare l'integrazione documentale non supplisce alla mancata produzione, da parte del ricorrente, del documento che costituisce direttamente il fondamento della censura dedotta.
Massime di principio
- In presenza di condanne definitive per reati ostativi previsti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, l'amministrazione deve negare il rinnovo o il mantenimento del permesso di soggiorno, senza essere tenuta a una distinta valutazione concreta della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o della modesta entità del fatto.
- L'automatismo ostativo derivante dalla condanna penale può essere temperato dalla presenza di legami familiari riconducibili all'art. 29 d.lgs. 286/1998; la tutela familiare richiede però una valutazione effettiva del radicamento del nucleo sul territorio e può non prevalere quando il nucleo sia recente, privo di titoli di soggiorno stabili o scarsamente integrato.
- La mancata produzione in giudizio del preavviso di rigetto, quando la censura riguarda proprio la divergenza tra tale atto e il provvedimento finale, impedisce al ricorrente di assolvere all'onere probatorio necessario per dimostrare la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
- Il potere del giudice di disporre l'integrazione documentale ai sensi dell'art. 46 c.p.a. non può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione, da parte del ricorrente, del documento nella sua disponibilità che costituisce direttamente il presupposto della censura.
- La reiterazione di condanne definitive per reati della medesima grave tipologia, distribuite nel tempo e accompagnate da pene significative, può fondare il giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sull'interesse dello straniero alla conservazione del soggiorno e dell'unità familiare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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