Ordinanza n. 260/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di devoluzione all’Erario della somma di € 24.000,00 relativa al deposito cauzionale garantito da polizza fideiussoria
Esito
La controversia
L’istituto ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Catania con cui è stata disposta la devoluzione in favore dell’Erario dello Stato di € 24.000,00 del deposito cauzionale versato mediante polizza fideiussoria. Sono stati inoltre impugnati l’eventuale atto di revoca, anche implicito, gli atti endoprocedimentali presupposti, comprese le comunicazioni di avvio del procedimento e le osservazioni della Questura richiamate nel provvedimento, nonché ogni atto connesso o consequenziale. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti né prende posizione sul merito delle censure.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere né negare espressamente la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 24 febbraio 2027 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia. Il Collegio ha altresì dichiarato di ritenere sussistenti la propria giurisdizione e competenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare l’udienza di merito ai sensi del comma 10, senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la tutela richiesta può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e definire il calendario della trattazione senza pronunciarsi con una sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- L’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce il merito delle censure di legittimità dedotte contro il provvedimento amministrativo, che restano da esaminare all’udienza fissata per la decisione.
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