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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31265/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Un debitore esecutato conveniva in giudizio il concessionario della riscossione chiedendo il risarcimento dei danni per asserite illegittimità compiute nell'ambito di una complessa espropriazione immobiliare esattoriale, poi gestita dall'agente della riscossione in surroga e con procedure riunite. La domanda era stata rigettata in primo grado, qualificata come responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e ritenuta comunque proponibile solo nel processo esecutivo innanzi al giudice competente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando in sintesi: regolare attivazione della procedura sulla base degli avvisi di mora non impugnati; definitività della pretesa; correttezza della surroga anche sulle procedure riunite; insussistenza dell'illegittimità derivante dalla mancata iscrizione ipotecaria; irrilevanza della sospensione poi revocata; congruità delle spese. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: omessa pronuncia sull'inesistenza o mancata disponibilità dei ruoli; perdita di efficacia degli avvisi di mora per decorso del termine; errore sulla non impugnazione di avvisi asseritamente estranei alla surroga e sull'estinzione di parte dei debiti per condono; mancata definitività delle cartelle e inefficacia degli avvisi; illegittimità della surroga nelle procedure riunite e possibile estinzione delle stesse; errore percettivo sulla sospensione della vendita di alcuni immobili; motivazione contraddittoria sulla previa iscrizione ipotecaria quando il credito era inferiore al 5% del valore dell'immobile; eccessività delle spese liquidate. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo, osservando in particolare che molte doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con i rimedi propri dell'esecuzione esattoriale e che, in mancanza del previo esperimento di tali rimedi, l'azione risarcitoria non era proponibile. Ha invece accolto il settimo motivo, ravvisando nella motivazione della sentenza impugnata una contraddizione insanabile e quindi motivazione apparente sulla questione della previa iscrizione ipotecaria quale condizione di procedibilità in caso di credito inferiore al 5% del valore dell'immobile. Per effetto di tale accoglimento la Corte ha cassato sul punto la decisione impugnata, con rinvio per nuovo esame della specifica censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto quasi integralmente il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i primi, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo; ha invece accolto il settimo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello contenesse una motivazione contraddittoria e dunque apparente sul tema della preventiva iscrizione ipotecaria quando il credito azionato non superi il 5% del valore dell'immobile. La decisione è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata al giudice di merito per il riesame della censura accolta. Le spese del giudizio di legittimità restano da regolarsi in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal giudice di primo grado per qualificare la domanda come risarcimento da responsabilità aggravata, ma la domanda è stata poi comunque ritenuta improponibile fuori dal processo esecutivo

  • art. 56 d.P.R. n. 602 del 1973

    evocato dalla corte territoriale nel valutare la domanda risarcitoria, senza riconoscerne l'accoglimento per difetto di illegittimità della condotta

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    gli avvisi di mora notificati ai sensi di tale norma, non impugnati nei modi dovuti, hanno consentito il consolidarsi della pretesa esecutiva

  • art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai limiti dell'esecuzione esattoriale e alla surroga dell'agente della riscossione

  • art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973

    rilevato dalla Corte come azione risarcitoria proponibile solo se l'esecutato non abbia potuto usare i rimedi propri dell'esecuzione esattoriale

  • art. 24, comma 6, d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato dal ricorrente per sostenere il mancato possesso o la mancata conservazione dei ruoli da parte dell'ente procedente

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte d'appello lo aveva interpretato nel senso che, se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile, il concessionario deve iscrivere ipoteca prima di procedere all'esecuzione

  • art. 79 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma di calcolo del valore dell'immobile ai fini della soglia del 5% per la previa iscrizione ipotecaria

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro di violazione in relazione alla valutazione delle risultanze processuali

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro di violazione in relazione alla valutazione delle prove e degli atti di causa

  • art. 45 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel secondo motivo quale norma della sequenza esecutiva esattoriale

  • art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel secondo motivo quale norma della sequenza esecutiva esattoriale

  • art. 493 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di riunione delle procedure esecutive

  • art. 524 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di esecuzione e intervento dei creditori

  • art. 561 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di esecuzione e atti del procedimento

  • art. 630 c.p.c.

    evocato dal ricorrente quale possibile causa di estinzione della procedura per inattività del creditore legittimato

  • art. 617 c.p.c.

    la Corte ha qualificato la doglianza sulla legittimità dei singoli atti esecutivi come opposizione agli atti esecutivi, rimedio proprio e non sostituibile dalla domanda risarcitoria

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte sull'ammissibilità delle opposizioni nell'esecuzione tributaria dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018

  • art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per escludere che la censura riguardasse questioni sottratte alle opposizioni ordinarie

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul punto della qualificazione del rimedio esperibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per evidenziare il difetto di specifica indicazione della riproposizione della domanda in appello

  • art. 346 c.p.c.

    l'appellante aveva l'onere di riproporre la domanda non esaminata nel primo grado perché assorbita

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel quarto motivo in relazione all'impugnabilità degli atti del procedimento tributario

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello in relazione alla questione dell'iscrizione ipotecaria

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese di primo grado

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado rigetta la domanda perché assorbita da una questione pregiudiziale di rito, l'appellante deve riproporre in modo specifico la domanda non esaminata; in difetto, il motivo che la presuppone in cassazione è inammissibile.
  • Nell'esecuzione esattoriale, le contestazioni relative alla regolarità o legittimità dei singoli atti esecutivi vanno fatte valere con il rimedio tipico dell'opposizione agli atti esecutivi, non mediante azione risarcitoria autonoma, salvo che l'interessato non abbia potuto utilizzare i rimedi propri del processo esecutivo tributario.
  • L'azione risarcitoria contro l'agente della riscossione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 è eccezionale e non è proponibile se il debitore poteva impugnare gli atti presupposti o attivare gli strumenti di tutela endoesecutivi e non lo ha fatto.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando afferma, da un lato, che una determinata doglianza è stata proposta e, dall'altro, nega che quella stessa doglianza sia stata dedotta, rendendo impossibile individuare la ratio decidendi.
  • In tema di liquidazione delle spese secondo i parametri ministeriali, il controllo di legittimità non investe la mera scelta discrezionale del giudice entro la forbice tabellare, salvo difetto di motivazione per scostamenti ulteriori o superamento dei limiti senza adeguata giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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