Sentenza n. 15604/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento K10/-OMISSIS-/R con cui l’amministrazione resistente ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 23 novembre 2022 di diniego della concessione della cittadinanza italiana, fondato su informazioni riservate relative a possibili rischi per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 28 maggio 2019 domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Con il ricorso ha contestato il diniego deducendo: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del contraddittorio, perché il preavviso di rigetto non gli sarebbe stato comunicato al proprio indirizzo di residenza; difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992, poiché il provvedimento non specificava gli elementi alla base del giudizio di pericolosità, impedendo un'effettiva difesa; omessa valutazione del suo inserimento nella comunità nazionale e irragionevolezza del diniego, considerata l'assenza di procedimenti penali a suo carico e la sua integrazione sociale e lavorativa. Il Ministero ha opposto che il preavviso era stato inserito nel sistema CIVES e che le informazioni a fondamento del diniego erano secretate. Su ordine del TAR, il Ministero ha depositato la documentazione riservata in plico sigillato; il difensore del ricorrente l'ha potuta visionare in camera di consiglio il 25 febbraio 2026 e ha avuto la possibilità di predisporre difese.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura relativa all'art. 10-bis perché il diniego attestava che il preavviso era stato trasmesso il 19 agosto 2022 tramite il sistema CIVES, con le modalità informatiche utilizzate per l'accettazione dell'istanza; il ricorrente non aveva specificamente contestato tale circostanza e quella modalità era stata ritenuta sufficiente nella disciplina della cittadinanza. Ha inoltre rilevato che, quando il diniego si fonda su informazioni riservate attinenti alla sicurezza della Repubblica, l'omissione del preavviso non ha effetto invalidante, poiché la riservatezza impedisce di anticipare all'interessato il contenuto degli elementi sfavorevoli. Ha respinto le doglianze di difetto di motivazione e irragionevolezza: in materia di sicurezza è sufficiente che il diniego renda comprensibile l'iter logico, senza indicare analiticamente fatti e fonti riservati; l'effettività della difesa è assicurata dalla possibile ostensione degli atti in giudizio, su disposizione del giudice e con cautele. Esaminata la nota riservata, il Collegio ha ritenuto adeguatamente rappresentati gli elementi informativi riguardanti il ricorrente e il figlio, in particolare la contiguità di quest'ultimo al radicalismo islamico di matrice jihadista. Tali elementi, in assenza di contestazioni puntuali, giustificavano il giudizio prognostico di rischio; l'integrazione sociale e lavorativa del richiedente non era sufficiente a superarlo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto Ministro dell’Interno, 23 novembre 2022, n. K10/-OMISSIS-/R la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 avanzata dal sig. -OMISSIS- in data 28 maggio 2019, evidenziando che nell’ambito dell’istruttoria «organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato» avevano fornito sul conto dell’istante «elementi che non consent[ivano] di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica».
La domanda è stata esaminata nell'ambito della concessione della cittadinanza per residenza; nel caso concreto il diniego è stato giustificato dal rischio per la sicurezza della Repubblica desunto dalle informazioni riservate.
art. 10-bis l. 241/1990
Sotto alto profilo, deve poi evidenziarsi che in relazione a fattispecie – come quella oggetto del presente giudizio – in cui vengono in rilievo esigenze di tutela di informazioni riservate, la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel ritenere in ogni caso infondate le doglianze concernenti la mancata trasmissione del preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, avuto riguardo, da un lato, al «carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998» e, dall’altro, alla ratio dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990 che «presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo».
Il preavviso di rigetto è diretto a consentire all'interessato di conoscere gli elementi sfavorevoli e di interloquire; quando tali elementi sono secretati per esigenze di sicurezza e non possono essere comunicati, la sua mancata trasmissione non determina l'invalidità del diniego.
art. 3 l. 241/1990
nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo
Per il diniego di cittadinanza fondato sulla sicurezza della Repubblica, la motivazione può non specificare analiticamente fonti e fatti riservati, purché renda comprensibile il percorso logico seguito dall'amministrazione.
art. 6, comma 1, l. 91/1992
Parimenti infondate sono le doglianze – articolate trasversalmente nel primo, nel secondo e terzo motivo di gravame – con cui il ricorrente ha sostenuto in sintesi l’insufficienza della motivazione del provvedimento contestato e in ogni caso l’irragionevolezza della decisione assunta dall’amministrazione.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne espone una distinta interpretazione; le censure che vi si riferivano sono state respinte sulla base delle regole concernenti motivazione e valutazione del rischio per la sicurezza.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Sotto alto profilo, deve poi evidenziarsi che in relazione a fattispecie – come quella oggetto del presente giudizio – in cui vengono in rilievo esigenze di tutela di informazioni riservate, la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel ritenere in ogni caso infondate le doglianze concernenti la mancata trasmissione del preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, avuto riguardo, da un lato, al «carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998»
La previsione è richiamata quale fondamento della non ostensibilità delle informazioni secretate; tale riservatezza rileva nel valutare l'omissione del preavviso e il contenuto della motivazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, quando il diniego è fondato su informazioni riservate concernenti la sicurezza della Repubblica, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico della decisione; non è necessario divulgare analiticamente fonti e fatti la cui conoscibilità possa compromettere l'attività preventiva o di controllo.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non invalida il diniego di cittadinanza fondato su informazioni secretate per ragioni di sicurezza quando la riservatezza impedisce di rendere conoscibili all'interessato gli elementi sfavorevoli; la tutela difensiva può essere assicurata mediante ostensione degli atti in giudizio, su disposizione del giudice e con cautele idonee.
- Nel valutare la sicurezza dello Stato ai fini della concessione della cittadinanza, l'amministrazione può fondare il diniego su una prognosi probabilistica, senza dover raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, purché il pericolo sia sostenuto da un attendibile grado di verosimiglianza e risulti più probabile che non.
- La valutazione della richiesta di cittadinanza comprende sia l'inserimento lavorativo, economico e sociale del richiedente, sia l'assenza di vulnerabilità per la sicurezza dello Stato; l'integrazione nella comunità nazionale non esclude di per sé il diniego quando risultino elementi informativi idonei a fondare un rischio per la sicurezza.
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