Sentenza del 12/09/2022 n. 26702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a Casa T. Holidays AG un avviso di accertamento per maggiori redditi e IVA per l'anno indicato, ritenendo che la società, pur formalmente estera, fosse localizzata in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 3, del DPR 917/1986 in quanto le decisioni gestionali provenivano dal territorio italiano. In primo e secondo grado l'accertamento era stato confermato sulla base di prove indiziarie (un soggetto operante in Italia in nome e per conto della società, intermediazione tra proprietari locali e clienti tedeschi, centralità dei rapporti commerciali e assenza di dichiarazioni dei redditi); la società ha quindi impugnato in Cassazione con due motivi: violazione dell'art. 73 DPR 917/1986 per mancata valutazione dei presupposti sostanziali della localizzazione dell'attività in Italia e omissione di pronuncia circa l'autonomia e l'organizzazione della società (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).
La decisione
La Corte ha dichiarato in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva del ricorrente: il ricorso era proposto dall'"amministratore di fatto" e non dall'amministratore legale risultante dagli strumenti pubblici. Per le esigenze di certezza delle notifiche tributari deve farsi riferimento ai rappresentanti risultanti dai pubblici registri; l'amministratore di fatto delle società di capitali non è legittimato a rappresentare la società ai fini della notifica dell'avviso di accertamento. Poiché il giudizio non poteva essere iniziato, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3. Le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3
la società deve ritenersi localizzata in Italia se nel territorio italiano promanano gli impulsi volitivi determinanti per le decisioni gestionali della società estera
la norma consente di attribuire la soggettività passiva in Italia a una società formalmente estera quando il centro decisionale sia riconducibile al territorio italiano; tuttavia l'accertamento sostanziale necessita di valutazione dei presupposti di fatto
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 62
la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto
per le finalità tributarie si attribuisce rappresentanza a chi ha l'amministrazione anche di fatto; tuttavia, ai fini della certezza delle notifiche, si deve far riferimento ai rappresentanti risultanti dai pubblici registri
Art. 145 c.p.c.
la notifica alle persone giuridiche avviene mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente
le notifiche alle persone giuridiche devono essere consegnate al soggetto che legalmente rappresenta l'ente; un "amministratore di fatto" non sostituisce il rappresentante legale risultante dagli atti pubblici
Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 36034 (giurisprudenza)
principio secondo cui l'amministratore di fatto è privo di legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali
Art. 382 c.p.c., comma 3
consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere iniziato per difetto di legittimazione
Massime di principio
- Per le società di capitali le notifiche e la rappresentanza devono fare riferimento ai rappresentanti risultanti dagli strumenti pubblici: un "amministratore di fatto" normalmente non è legittimato a ricevere notifiche né ad impugnare in nome della società.
- Prima di iniziare o proseguire un giudizio tributario è essenziale verificare la legittimazione attiva del soggetto che propone il ricorso; la mancanza di legittimazione può causare la cassazione senza rinvio per impossibilità di dare inizio al giudizio.
- L'amministrazione finanziaria può basare l'accertamento su elementi indiziari e su accertamenti induttivi quando il contribuente non presenta dichiarazioni, ma l'accertamento della localizzazione della società estera in Italia ai sensi dell'art. 73 DPR 917/1986 richiede concreto esame dei presupposti sostanziali.
- Per contestare un accertamento induttivo il contribuente deve dimostrare l'assenza degli elementi indiziari (ad es. che le decisioni gestionali non promanano dall'Italia, o che manca un'organizzazione locale idonea) e far valere la propria rappresentanza legale per la validità delle impugnazioni.
- Le autorità e i difensori devono usare i registri pubblici per individuare il legale rappresentante; le questioni relative alla legittimazione possono essere rilevate d'ufficio anche in sede di Cassazione e comportare la chiusura del processo senza esame del merito.
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