Cassazione Penale, Sentenza n. 1863/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 474, comma 2, cod. pen. Sono stati dedotti due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la tardiva formulazione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero, in contrasto con l'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020; (2) violazione di legge processuale (art. 556 c.p.p.) e errata applicazione dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p. nel giudizio abbreviato richiesto dopo citazione diretta, con specifica richiesta di declarare l'inutilizzabilità della consulenza tecnica impugnata per incompatibilità dell'ausiliario di P.G. (poiché dipendente della società titolare del marchio contraffatto).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il termine dell'art. 23 d.l. 149/2020 per il deposito delle conclusioni del pubblico ministero non è perentorio, quindi il tardivo deposito non produce nullità e non equivale all'assenza del P.M., essendo comunque preservato il contraddittorio. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le norme del titolo I del libro VI (compreso l'art. 438 c.p.p.) si applicano anche al giudizio abbreviato richiesto dopo citazione diretta; l'art. 556 c.p.p. incide solo sui termini per proporre la richiesta di rito abbreviato in assenza di udienza preliminare, non sulle regole probatorie. La consulenza dell'ausiliario di P.G. non è stata ritenuta inutilizzabile per il solo fatto del rapporto di lavoro con la società titolare del marchio; non è emersa causa di incompatibilità e la nomina rientra nella facoltà della P.G. ex art. 348 c.p.p. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
art. 23, comma 2, d.l. 149/2020
Il termine per il deposito delle conclusioni del P.M. previsto dalla disciplina emergenziale non è perentorio; il tardivo deposito non determina nullità e non equivale alla mancata presenza del pubblico ministero in udienza, purché sia assicurato il contraddittorio.
codice di procedura penale
Limita la compatibilità delle norme del giudizio speciale con il rito monocratico solo in relazione agli sbarramenti temporali per la richiesta del rito abbreviato; non impedisce l'applicazione delle regole sul materiale probatorio previste dal titolo I del libro VI.
codice di procedura penale
art. 438, comma 6-bis c.p.p.
Fa parte della disciplina del giudizio speciale (titolo I, libro VI) e può essere applicata anche quando il giudizio abbreviato è richiesto dopo citazione diretta; la norma non è influenzata dalla diversa fase processuale in cui viene formulata la richiesta.
codice di procedura penale
Attribuisce alla Pubblica Accusa la facoltà di nominare ausiliari. Il rapporto di lavoro dell'ausiliario con una parte privata non determina di per sé una causa automatica di incompatibilità o inutilizzabilità della consulenza.
codice di procedura penale
art. 555, comma 2; art. 557; art. 558, comma 8 c.p.p.
Individuano i momenti processuali in cui, in assenza di udienza preliminare, è possibile proporre la richiesta di giudizio abbreviato (dichiarazione di apertura del dibattimento dopo citazione diretta, opposizione al decreto penale, fase successiva alla convalida nell'iter direttissimo).
codice di procedura penale
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda per ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La tardiva presentazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero, nell'ambito delle disposizioni emergenziali (es. d.l. 149/2020), non determina automaticamente la nullità del procedimento: il termine non è perentorio e l'elemento decisivo è la conservazione del contraddittorio tra le parti.
- L'assenza fisica del P.M. in udienza non può essere automaticamente equiparata al tardivo deposito delle conclusioni; la valutazione va fatta in funzione dell'effettiva lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Le regole sostanziali e probatorie del giudizio abbreviato contenute nel titolo I del libro VI del c.p.p. (compreso l'art. 438) si applicano anche quando il rito viene chiesto dopo citazione diretta al Tribunale monocratico; l'art. 556 c.p.p. incide principalmente sui termini per proporre la richiesta, non sulle regole di utilizzazione delle prove.
- La qualificazione dell'ausiliario nominato dalla P.G. come 'incompatibile' non può fondarsi unicamente sul fatto che sia dipendente della parte privata lesa; occorre valutare concretamente l'esistenza di un conflitto o di una causa di incompatibilità e la normativa (art. 348 c.p.p.) riconosce ampia discrezionalità alla P.G. nella nomina.
- Presentare ricorsi alla Corte di cassazione privi di fondamento può comportare l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare con attenzione i presupposti di ammissibilità e la fondatezza delle questioni sollevate prima di proporre ricorso.
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