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Ordinanza

Ordinanza n. 4108/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. della Determinazione del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale Militare 2^ Divisione a firma del Capo della 2^ divisione, prot. -OMISSIS--27/03/2026 del 27 marzo 2026, notificata al ricorrente l’8 aprile 2026, con cui è stata respinta l’istanza di rimborso delle spese del patrocinio legale ex art. 18 Legge 23 maggio 1997 n.135 e succ. mod. presentata dal ricorrente il 20 novembre 2025; b. del preavviso di diniego comunicato al ricorrente con nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 26.01.2026 con il quale venivano comunicati al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza di rimborso delle spese legali; c. della nota protocollo CS -OMISSIS- a firma dell’avvocato -OMISSIS-, acquisita al protocollo in data 5 gennaio 2026 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato di Napoli formulava parere negativo all’accoglimento dell’istanza finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale; d. della successiva nota CS -OMISSIS- Avv. -OMISSIS- acquisita a protocollo in data 10 marzo 2010 con la quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, valutate le osservazioni prodotte dall’istante, confermava il parere contrario già espresso con la precedente nota; e. di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto e non conoscibile

Giustizia amministrativa202607432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rimborso delle spese di patrocinio legale, connesso preavviso di diniego e pareri negativi dell'Avvocatura dello Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero della Difesa relativo all'istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale presentata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 135/1997, nonché il preavviso di diniego e i pareri negativi dell'Avvocatura dello Stato. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, deducendo che la protratta mancata rifusione delle spese avrebbe determinato un grave pregiudizio economico, destinato ad aggravarsi per la durata del giudizio e non pienamente compensabile con la sola eventuale pronuncia di merito. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato consistesse esclusivamente in una perdita patrimoniale e che tale pregiudizio, pur eventualmente grave, non presentasse carattere di irreparabilità, requisito necessario per la tutela cautelare. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris, né anticipa il merito della controversia relativa alla spettanza del rimborso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.

  • art. 18 legge 23 maggio 1997, n. 135

    È indicato quale fondamento normativo dell'istanza amministrativa di rimborso delle spese di patrocinio legale; l'ordinanza cautelare non decide sulla spettanza sostanziale del rimborso.

Massime di principio

  • Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale derivante dalla mancata corresponsione di una somma di denaro non integra, di regola, il requisito dell'irreparabilità necessario per ottenere la sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo.
  • La prospettazione di un aggravamento economico dovuto alla durata del giudizio, senza ulteriori elementi che dimostrino l'irreversibilità o l'insufficienza della tutela risarcitoria o restitutoria, non è sufficiente a fondare il periculum in mora.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di irreparabilità del danno patrimoniale non comporta, in assenza di una specifica decisione sul punto, una valutazione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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