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Sentenza

Sentenza n. 750/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’accertamento del diritto del ricorrente al pagamento di tutte le indennità operative, e segnatamente l’indennità di imbarco e l’indennità di fuori sede, commisurate al grado di Appuntato Scelto + 29 e ciò a decorrere dal 24 marzo 2013 ovvero in subordine dal 1° gennaio 2015 e di conseguenza condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle indennità di imbarco e di fuori sede commisurate al grado di Appuntato Scelto + 29 dal mese dal 24 marzo 2013 ovvero in subordine dal 1° gennaio 2015, nonché al pagamento ad integrazione delle somme spettanti al militare quale differenza tra le indennità dovute e quelle effettivamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del diritto a quello di effettivo pagamento.

Giustizia amministrativa202101616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di corresponsione delle indennità di imbarco e di fuori sede parametrate all’anzianità di Appuntato Scelto + 29

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, chiedeva l’accertamento del diritto alla corresponsione delle indennità di imbarco e di fuori sede nella misura parametrata all’anzianità di Appuntato Scelto con 29 anni di servizio, maturata nel 2013, anziché nella misura riferita ad Appuntato Scelto con 25 anni. Domandava il pagamento delle differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 24 marzo 2013 o, in subordine, dal 1° gennaio 2015, data successiva alla cessazione del blocco stipendiale. La questione controversa riguardava la natura sospensiva o interruttiva del blocco stipendiale previsto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010. L’amministrazione sosteneva che, poiché il militare era stato promosso a vicebrigadiere nel 2014 e a brigadiere nel 2021, allo scadere del blocco non avrebbe più potuto maturare l’anzianità retributiva propria del grado di Appuntato Scelto + 29.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti temporali indicati in dispositivo. Ha ritenuto provato e non controverso che il ricorrente avesse maturato giuridicamente l’anzianità di Appuntato Scelto + 29 nel 2013, che gli spettassero le indennità di imbarco e di fuori sede e che il trattamento economico corrispondente all’anzianità più favorevole dovesse essere conservato anche dopo le successive promozioni. Interpretando l’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, il Collegio ha qualificato il blocco stipendiale come sospensivo degli effetti economici, ma non interruttivo della progressione giuridica. Pertanto, cessato il blocco, dal 1° gennaio 2015 l’amministrazione avrebbe dovuto applicare alle indennità l’anzianità di Appuntato Scelto + 29. Il dispositivo riconosce il diritto dal 1° marzo 2015 al 21 ottobre 2021, secondo la decorrenza espressamente indicata dal TAR, e ordina la liquidazione delle differenze sulla base dei cedolini e dei criteri fissati ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Devono essere calcolate, mese per mese, le differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto, aggiunti gli interessi legali, detratte eventuali somme già pagate con il corretto parametro e liquidato il saldo. La rivalutazione monetaria è stata esclusa per mancanza di prova sull’uso alternativo che il ricorrente avrebbe fatto delle somme. L’amministrazione è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2 c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto provati, in quanto non controversi tra le parti, i fatti rilevanti relativi all’anzianità maturata, alla spettanza delle indennità e al riconoscimento del trattamento economico più favorevole.

  • art. 9, comma 21 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici

    Il blocco stipendiale ha natura sospensiva quanto agli effetti economici, ma non interrompe la progressione giuridica maturata durante il periodo di blocco; cessato quest’ultimo, il trattamento economico deve essere adeguato alla posizione giuridica maturata.

  • d.P.R. n. 122/2013

    Il provvedimento richiama il decreto quale fonte dell’estensione del blocco stipendiale anche all’anno 2014.

  • art. 34, comma 4 c.p.a.

    In assenza di opposizione delle parti, il giudice può stabilire i criteri ai quali l’amministrazione deve attenersi per la liquidazione della somma dovuta, rinviando il calcolo concreto alla fase esecutiva.

Massime di principio

  • Il blocco stipendiale previsto per il personale in regime di diritto pubblico sospende gli effetti economici delle progressioni di carriera maturate nel periodo interessato, ma non ne elimina né interrompe la maturazione giuridica.
  • Una progressione economica maturata giuridicamente durante il blocco stipendiale deve essere applicata, una volta cessato il blocco, al trattamento economico spettante al dipendente, comprese le indennità parametrate al grado o all’anzianità.
  • La successiva promozione a un grado superiore non impedisce il riconoscimento del trattamento economico più favorevole già maturato in precedenza, quando tale trattamento debba essere conservato secondo la disciplina applicabile.
  • La condanna dell’amministrazione alla corresponsione di differenze retributive può essere pronunciata stabilendo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., criteri di calcolo fondati sui cedolini stipendiali, sulle somme effettivamente corrisposte, sugli interessi legali e sulla detrazione di eventuali pagamenti già effettuati.
  • La rivalutazione monetaria sulle differenze retributive non è riconoscibile in assenza di prova dello specifico pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità delle somme e dell’uso alternativo che il creditore avrebbe fatto del denaro.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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