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Sentenza

Sentenza n. 3196/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 14 del 20 marzo 2026, trasmessa in data 23 marzo 2026, per la "prosecuzione della gestione del servizio di selezione, trattamento, valorizzazione frazione contenute nel sacco multileggero provenienti dalla R.D., a decorrere dal 01.04.2026 fino al 30.06.2026 da parte di Seruso S.p.A. ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente per la prosecuzione, dal 1° aprile al 30 giugno 2026, della gestione del servizio di selezione, trattamento e valorizzazione della frazione contenuta nel sacco multileggero proveniente dalla raccolta differenziata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore del servizio rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 152/2006, deducendo: la violazione e falsa applicazione dell’art. 191 d.lgs. 152/2006, dell’art. 50 d.lgs. 267/2000 e dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, per l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, il travisamento dei presupposti e lo sviamento; l’elusione dei limiti della proroga tecnica e la violazione dei principi di temporaneità, concorrenza e buon andamento; la violazione dei principi di proporzionalità, correttezza amministrativa e concorrenza, nonché il mancato ricorso agli strumenti ordinari di affidamento previsti dall’art. 50, comma 1, d.lgs. 36/2023. In particolare, la controversia riguardava la possibilità per il Comune di imporre, mediante ordinanza contingibile e urgente, la prosecuzione del servizio dopo la scadenza del rapporto contrattuale e di determinare unilateralmente il corrispettivo dovuto alla società.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto fondati i primi due motivi. Il potere previsto dall’art. 191 d.lgs. 152/2006 è eccezionale e può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. La contingibilità richiede l’imprevedibilità e l’eccezionalità della situazione, mentre l’urgenza richiede la necessità di un intervento immediato e non rinviabile. Tale potere non può quindi essere utilizzato per situazioni prevedibili o permanenti. Inoltre, l’ordinanza può eventualmente imporre al privato la prosecuzione temporanea delle prestazioni, anche dopo la scadenza del contratto e senza il consenso dell’impresa, ma non può determinare unilateralmente e definitivamente il corrispettivo del servizio, né rinviare a rapporti contrattuali la cui vigenza ed efficacia siano controverse. L’imposizione autoritativa del prezzo sacrificherebbe indebitamente la libera iniziativa economica privata e violerebbe il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico alla continuità del servizio e l’interesse del gestore a ottenere un giusto compenso. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 191 d.lgs. 152/2006

    qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere

    La norma attribuisce un potere eccezionale per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, esercitabile solo in presenza di una situazione eccezionale, imprevedibile, urgente e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente quale capo dell’amministrazione comunale presuppone un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale esercitato quale ufficiale di governo riguarda le ipotesi di incolumità pubblica e sicurezza ed è collegato agli obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto.

  • art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016

    I limiti della proroga tecnica impediscono di utilizzare la prosecuzione temporanea del rapporto in modo elusivo dei principi di temporaneità e concorrenza.

  • art. 50, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Il ricorso agli strumenti ordinari di affidamento deve essere preferito quando non sussistano i presupposti eccezionali per l’ordinanza contingibile e urgente.

  • art. 41 Cost.

    L’amministrazione non può utilizzare il potere emergenziale per sacrificare la libera iniziativa economica privata imponendo unilateralmente il prezzo della prestazione.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il richiamo ai principi dell’ordinamento europeo impone il rispetto della proporzionalità anche nella disciplina autoritativa della prosecuzione del servizio.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità fondano, insieme al principio di ragionevolezza, il necessario bilanciamento tra continuità del servizio e giusto compenso del privato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di gestione dei rifiuti è eccezionale e richiede congiuntamente una situazione di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, l’urgenza di un intervento immediato, l’imprevedibilità della situazione e l’impossibilità di fronteggiarla mediante gli strumenti ordinari.
  • Non è legittimo utilizzare un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare situazioni prevedibili o permanenti, né per assicurare stabilmente la prosecuzione di un servizio in luogo del ricorso agli ordinari strumenti di affidamento.
  • L’ordinanza contingibile e urgente può imporre temporaneamente al gestore la prosecuzione delle prestazioni necessarie alla continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto e senza il consenso dell’impresa, ma non può determinare unilateralmente e definitivamente il corrispettivo dovuto per tali prestazioni.
  • L’esigenza pubblica di continuità del servizio deve essere bilanciata con il diritto del privato al giusto compenso; il potere emergenziale non può trasformarsi in uno strumento di imposizione autoritativa del prezzo o di indebito risparmio di spesa per l’amministrazione.
  • Quando la situazione può essere affrontata mediante gli strumenti ordinari di affidamento, l’amministrazione non può eluderli mediante il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente, in violazione dei principi di temporaneità, proporzionalità, concorrenza e buon andamento.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiEsecuzione del contratto pubblico
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaContratti pubblici
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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