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Sentenza

Sentenza n. 890/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’ottemperanza alle sentenze del TAR Puglia – Lecce, Sez., I n.260/2026, n. 257/2026, n. 325/2023 e n. 1152/2020; nonché per l’annullamento, previa sospensiva, delle ordinanze di demolizione n.189 e n.190 del 14/5/2026 del Comune di Fasano rispettivamente per lo stabilimento balneare privato e per la spiaggia pubblica con servizi, dei provvedimenti di diniego delle istanze di rinnovo permessi originari sottesi alle stesse ordinanze di demolizione n.189/2026 e 190/2026, dei relativi pareri istruttori urbanistico-edilizio resi nell’ambito delle pratiche SUAP cod.03878300726-22042026-1656 e cod.03878300726-23042026-1711, nonché di tutti i provvedimenti connessi presupposti e conseguenziali, in particolare ove occorra del provvedimento del 14/3/2025 e prot. n.31270 del 29/5/2025 del Responsabile SUAP del Comune di Fasano di diniego richiesta di titolo edilizio per l’esercizio delle concessioni demaniali n.1/2019 e n.2/2019, dei relativi pareri urbanistico-edilizio 11/3/2025 e 13/5/2025 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano, dell’eventuale provvedimento di diniego dell’istanza di mantenimento annuale, del precedente diniego prot. n.18224 del 29/3/2023 di rinnovo dei permessi di costruire, della nota comunale prot. n.27859 del 18/5/2023, per quanto di interesse dei permessi di costruire stagionali dei permessi di costruire stagionali n.202/2017 e n.25/2019 per la concessione n.1/2019 e n.22/2019 e n.82/2022 per la concessione n.2/2019, di tutti i successivi provvedimenti di rinnovo e degli ulteriori provvedimenti comunali nella parte in cui prevedono il termine annuale ovvero un termine finale di efficacia dei titoli edilizi autonomo rispetto a quello della durata dell’efficacia della concessione demaniale.

Giustizia amministrativa202600481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze di demolizione n. 189 e n. 190 del 14 maggio 2026, relative alle strutture stagionali dello stabilimento balneare privato e della spiaggia pubblica con servizi, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso congiuntamente per l'ottemperanza e per l'accertamento della nullità delle ordinanze per violazione o elusione del giudicato derivante da precedenti sentenze del TAR, nonché per il loro annullamento. Ha dedotto, tra l'altro, violazione ed elusione del giudicato, sviamento, violazione dell'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, violazione dei canoni di correttezza e buona fede, violazione degli artt. 20 e 31 d.P.R. 380/2001, dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, dell'art. 17-bis l. 241/1990, delle norme urbanistiche e paesaggistiche applicabili, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, violazione delle garanzie partecipative e lesione dell'affidamento del concessionario. La controversia traeva origine dalla mancata rimozione, dopo la precedente stagione balneare, di opere precarie e amovibili e dall'adozione delle ordinanze demolitorie nonostante la presentazione delle istanze per il rilascio dei permessi di costruire stagionali per la stagione 2026.

La decisione

Il TAR ha escluso la violazione o elusione del giudicato, poiché le precedenti sentenze non avevano riconosciuto alla società un diritto al mantenimento annuale delle strutture. Ha tuttavia accolto il ricorso per altro profilo, ritenendo illegittime le ordinanze di demolizione per non avere il Comune valutato l'applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, come modificato dal d.l. 131/2024. Secondo il TAR, tale disposizione consente ai titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative di mantenere annualmente i manufatti amovibili stagionali, anche durante il periodo di sospensione dell'attività e anche quando i titoli edilizi siano soggetti a clausola di stagionalità, fino all'aggiudicazione delle procedure di gara per le nuove concessioni. L'esercizio di tale facoltà opera ex lege e non richiede specifici atti di assenso dell'amministrazione. Poiché le ordinanze non avevano in alcun modo esaminato tale disciplina, sono state annullate. Le ulteriori censure sono state assorbite. È stato lasciato fermo l'obbligo del Comune di concludere il procedimento sulle istanze edilizie relative alla stagione 2026 nel rispetto del principio affermato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022

    il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara riguardanti l'affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, anche nel caso in cui l'uso delle strutture sia sottoposto a vincolo di stagionalità

    La disposizione abilita ex lege i titolari delle concessioni demaniali turistico-ricreative al mantenimento annuale dei manufatti amovibili stagionali durante il periodo di sospensione dell'attività e fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, senza necessità di ulteriori atti di assenso amministrativo.

  • d.l. 131/2024

    Ha modificato il testo dell'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, nella versione applicata dal giudice.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e in presenza di una questione dirimente.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato per l'adozione della misura cautelare monocratica limitata alla sospensione dell'ordine di demolizione e di ripristino.

Massime di principio

  • L'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, nel testo modificato dal d.l. 131/2024, consente ai titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative di mantenere annualmente i manufatti amovibili di natura stagionale fino all'aggiudicazione delle procedure di gara per le nuove concessioni demaniali marittime.
  • La facoltà di mantenimento annuale prevista dall'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022 opera ex lege e non è subordinata all'acquisizione di ulteriori atti di assenso dell'amministrazione, anche quando i titoli edilizi relativi alle strutture contengano una clausola di stagionalità.
  • Un'ordinanza di demolizione relativa a manufatti amovibili stagionali è illegittima se non valuta specificamente l'applicabilità della disciplina che consente il mantenimento annuale delle strutture ai titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative.
  • Il giudicato formatosi su precedenti pronunce che non abbiano riconosciuto il diritto al mantenimento annuale delle strutture non è violato dall'adozione di nuovi provvedimenti demolitori; tuttavia, tali provvedimenti devono comunque rispettare la disciplina sopravvenuta o applicabile che abilita ex lege il mantenimento annuale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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