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Sentenza

Sentenza n. 1074/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, adottato dalla Questura di Bologna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dalla condanna riportata per i reati di lesioni personali aggravate. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che i reati per i quali era intervenuta la condanna non rientrassero tra quelli automaticamente ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, non essendo previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 9, del testo unico sull’immigrazione, lamentando che l’amministrazione non avesse valutato correttamente la possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno, in particolare per motivi familiari, in considerazione della presenza di due figli aventi cittadinanza italiana e del contesto familiare nel quale si erano verificati i fatti. L’amministrazione ha sostenuto che il provvedimento aveva valutato i procedimenti penali, i precedenti del ricorrente e la gravità dei fatti, dai quali era stata desunta una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; ha inoltre richiamato l’esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena nella sentenza penale.

La decisione

Il TAR ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alla dedotta non automaticità dell’ostatività dei reati, il Collegio ha ritenuto decisivo che il diniego non fosse fondato soltanto sull’automatica riconducibilità della condanna a una causa ostativa, ma su una valutazione complessiva e discrezionale della pericolosità sociale del ricorrente, effettuata alla luce della gravità dei fatti, dei precedenti penali e delle motivazioni della sentenza di condanna, che aveva escluso la sospensione condizionale della pena. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, non arbitrario e non illogico, nonché fondato sui presupposti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione amministrativa in materia di pericolosità sociale, essendo ammesso soltanto in presenza di arbitrarietà, illogicità o considerazione di fatti inesistenti; tali vizi non sono stati ravvisati. Quanto alla mancata valutazione di un diverso titolo di soggiorno, il TAR ha rilevato che il diniego aveva espressamente escluso la sussistenza dei requisiti per la conversione in altro titolo e di cause di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 del testo unico sull’immigrazione. La presenza dei due figli in Italia e l’interesse alla coesione familiare sono stati legittimamente ritenuti recessivi rispetto all’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza, anche perché i reati erano stati commessi in ambito intrafamiliare. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    condizioni ostative automatiche al rilascio del permesso di soggiorno

    Il ricorrente ha sostenuto che la condanna non rientrasse tra le ipotesi automaticamente ostative, ma il TAR ha deciso la controversia valorizzando la distinta valutazione discrezionale della pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    presupposti di permanenza indicati all’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286/98

    La perdita dei presupposti di permanenza può essere desunta, mediante valutazione amministrativa discrezionale, dalla gravità dei reati, dai precedenti e dagli ulteriori elementi indicativi di una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    possibilità di rilascio di un altro titolo di soggiorno

    L’amministrazione deve valutare la possibilità di rilascio o conversione in un diverso titolo di soggiorno; nel caso esaminato il TAR ha ritenuto sufficiente e non illogica la valutazione negativa espressa nel diniego.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    cause di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 T.U. n. 286/1998

    L’assenza di cause di inespellibilità concorre alla valutazione della possibilità di permanenza dello straniero; la mera presenza di figli in Italia non prevale automaticamente sull’interesse pubblico quando i fatti criminosi siano stati commessi in ambito familiare.

  • art. 163 c.p.

    condizioni ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

    L’esclusione della sospensione condizionale della pena, valorizzata insieme agli altri elementi del caso, può costituire un indice rilevante nella valutazione amministrativa della pericolosità sociale.

  • art. 164 c.p.

    non consente una prognosi positiva

    La precedente condanna e l’assenza di una prognosi positiva, rilevate dal giudice penale, possono essere considerate dall’amministrazione nel giudizio sulla pericolosità sociale.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può essere fondato non soltanto su una causa ostativa automatica, ma anche su una valutazione complessiva della pericolosità sociale dello straniero, basata sulla gravità dei reati, sui precedenti penali e sugli ulteriori elementi emergenti dalla sentenza di condanna.
  • La valutazione amministrativa della pericolosità sociale costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto per arbitrarietà, illogicità manifesta, travisamento o fondamento su fatti inesistenti, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • L’esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la prognosi negativa formulata dal giudice penale possono essere legittimamente valorizzate dall’amministrazione, insieme agli altri elementi del caso, per ritenere sussistente una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
  • La presenza di figli in Italia e l’interesse alla coesione familiare non determinano automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno quando l’amministrazione abbia motivatamente ritenuto tali interessi recessivi rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto se i fatti criminosi sono stati commessi nel contesto intrafamiliare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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