Sentenza del 23/03/2015 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - IRES e IRAP - società di capitali - cancellazione dal registro imprese - responsabilità dei soci - limiti - art. 2495 c.c. - art. 36, D.P.R. n. 602/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soci dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il Fisco può far valere i propri crediti nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c., ma solo fino alla concorrenza delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Inoltre, l'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una responsabilità dei soci per le imposte dovute dalla società quando abbiano ricevuto denaro o altri beni nei due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, oppure beni assegnati dai liquidatori, sempre entro il valore di quanto ricevuto. In assenza dei presupposti e dei limiti previsti da tali norme, non è legittimo imputare ai soci l'intero debito tributario della società.
La decisione
La responsabilità dei soci di una società cancellata non è automatica né illimitata. Essa può essere fatta valere dal Fisco soltanto dimostrando che i soci abbiano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione o abbiano ricevuto denaro o beni nei periodi e nelle modalità previste dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Gli avvisi di accertamento notificati ai soci quali coobbligati per l'intero importo delle imposte dovute dalla società, al di fuori di tali limiti, sono illegittimi e devono essere annullati.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
I creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Dopo la cancellazione della società, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali, inclusi quelli fiscali, soltanto entro il limite delle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
I soci che abbiano ricevuto denaro o altri beni nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori sono responsabili delle imposte dovute dalla società nei limiti del valore dei beni medesimi.
La responsabilità dei soci richiede la prova dell'effettiva ricezione di denaro o beni e resta circoscritta al valore di quanto ricevuto; non consente di imputare automaticamente l'intero debito tributario della società.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina necessariamente i debiti fiscali, ma trasferisce la possibile azione verso i soci entro limiti patrimoniali precisi.
- Il Fisco deve dimostrare che il socio abbia ricevuto somme o beni dalla società e deve quantificare tale attribuzione; la mera qualità di socio non è sufficiente.
- La responsabilità del socio è normalmente limitata al valore delle somme riscosse o dei beni ricevuti e non coincide con una responsabilità personale illimitata per tutti i debiti sociali.
- Gli avvisi notificati ai soci devono indicare il presupposto normativo della responsabilità, l'avvenuta attribuzione patrimoniale e il relativo importo; in mancanza, possono essere contestati.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, attribuzioni effettuate nei periodi rilevanti e assenza di qualsiasi distribuzione: solo nei primi due casi, e nei limiti previsti, può configurarsi la responsabilità del socio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 mar 2015Sentenza del 23/03/2015 n. 52 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 23 mar 2015Sentenza del 23/03/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 mar 2015Sentenza del 23/03/2015 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 23 mar 2015Sentenza del 23/03/2015 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 23 mar 2015Sentenza del 23/03/2015 n. 299 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 23 mar 2015Sentenza del 23/03/2015 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →