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Ordinanza

Ordinanza n. 1518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva sospeso gli effetti di un’interdittiva antimafia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare della società destinataria dell’interdittiva antimafia. L’appello ha contestato la sussistenza dei presupposti cautelari, con particolare riguardo al fumus boni iuris e alla non meritevolezza dell’interesse cautelare della società. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibili le deduzioni dell’Amministrazione sul fumus, anche se il TAR non aveva espressamente esaminato tale profilo. In sede sommaria, sono stati valorizzati il reiterato riconoscimento, da parte del giudice penale, di gravi indizi relativi ai reati contestati alla persona collegata alla società, la rilevanza sintomatica di tali reati ai fini antimafia, la presumibile finalità elusiva dell’estromissione della persona dal capitale e dalle cariche sociali, nonché l’irrilevanza cautelare delle sopravvenute vicende familiari dedotte soltanto nel giudizio d’appello. Il Collegio ha inoltre considerato il carattere risalente dei fatti criminosi e l’intestazione alla società degli immobili coinvolti nelle condotte estorsive, elementi ritenuti idonei a qualificare la società come parte integrante delle attività illecite o comunque beneficiaria dei relativi effetti. Quanto al periculum in mora, la società aveva prospettato un’esigenza cautelare, ma il giudice ha ritenuto che essa fosse adeguatamente salvaguardata dalla fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Ministero dell’Interno e della Prefettura e, in riforma dell’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla società in primo grado, facendo venir meno la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia. La valutazione è stata compiuta nei limiti propri della cognizione cautelare, con riserva degli approfondimenti del giudizio di merito. Il fumus è stato ritenuto non favorevole alla società, in ragione della ragionevole attendibilità del quadro indiziario e della possibile natura elusiva dell’estromissione del soggetto collegato dai ruoli societari. Il periculum della società è stato ritenuto adeguatamente tutelato dalla prossima udienza di merito, mentre è prevalso l’interesse pubblico a impedire che imprese ritenute contaminate dalla mafia operino nel circuito economico sottoposto ai poteri concessori e autorizzatori della pubblica amministrazione. L’udienza di merito è rimasta fissata per il 14 luglio 2026. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti menzionati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, l’Amministrazione può dedurre profili attinenti al fumus boni iuris anche quando il giudice di primo grado non abbia espressamente esaminato tale requisito, quantomeno per sostenere la non meritevolezza dell’interesse cautelare della parte privata.
  • In sede cautelare, un quadro indiziario antimafia può essere ritenuto ragionevolmente attendibile quando sia corroborato dalla reiterata valutazione del giudice penale circa la sussistenza di gravi indizi di reati dotati di rilevanza sintomatica ai fini della prevenzione antimafia.
  • L’estromissione formale di un soggetto dal capitale sociale e dalle cariche societarie non esclude, di per sé, la permanenza del collegamento rilevante ai fini antimafia, quando presenti una presumibile finalità elusiva.
  • L’intestazione a una società dei beni immobili oggetto di condotte estorsive può costituire, nella valutazione cautelare, un elemento per qualificare la società come parte integrante delle attività illecite o come beneficiaria dei relativi effetti.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un’interdittiva antimafia, l’esigenza pubblica di impedire l’accesso di imprese contaminate dal circuito economico sottoposto a concessioni e autorizzazioni amministrative può prevalere sull’interesse privato alla sospensione dell’interdittiva, soprattutto quando l’udienza di merito sia già stata fissata in tempi ravvicinati.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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