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Sentenza

Sentenza n. 1399/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 18 dicembre 2025 e reiterata in data 12 febbraio 2026, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un permesso di soggiorno a tempo determinato; nonché per la condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto, nel termine di trenta di giorni, e nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato.

Giustizia amministrativa202601007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di rilascio della dichiarazione relativa all’indisponibilità del datore di lavoro e, conseguentemente, sulla procedura prodromica alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 12 agosto 2024 munito di nulla osta e visto d’ingresso, deduceva di avere lavorato senza essere regolarizzato dal datore di lavoro collegato alla società che aveva richiesto il nulla osta. Riferiva inoltre che gli era stato consegnato un documento contraffatto attestante un appuntamento presso lo Sportello Unico e che, avendo reperito una nuova opportunità lavorativa, aveva presentato il 18 dicembre 2025 un’istanza volta a ottenere la dichiarazione di indisponibilità dell’originario datore di lavoro, necessaria per chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nonostante la successiva diffida del 12 febbraio 2026, la Prefettura non aveva convocato il ricorrente né adottato alcun provvedimento. Veniva quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni, il rilascio del titolo richiesto e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio. L’istanza del 18 dicembre 2025 era idonea a imporre alla Prefettura l’avvio e la conclusione di un procedimento amministrativo relativo alla dichiarazione sull’indisponibilità del datore di lavoro, prodromico alla successiva procedura per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni previsto, per il procedimento considerato, dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998; tale obbligo è rimasto inadempiuto nonostante il sollecito. Il giudice ha pertanto ordinato alla Prefettura di adottare un provvedimento espresso sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata invece esclusa la possibilità di ordinare direttamente il rilascio del permesso di soggiorno, poiché tale rilascio non costituisce attività vincolata e richiede ulteriori accertamenti istruttori sulla sussistenza dei requisiti di legge. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale successiva istanza, in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    In caso di silenzio della pubblica amministrazione, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

    Il giudice può imporre direttamente l’adozione del provvedimento richiesto solo per attività vincolate o quando non residuino discrezionalità e istruttoria amministrativa.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Concorre a disciplinare la procedura conseguente al primo ingresso dello straniero per lavoro subordinato e alla stipula del contratto di soggiorno.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nell’ambito della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina l’ingresso e il soggiorno dello straniero per lavoro subordinato, compresi gli adempimenti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

    Il termine di sessanta giorni individua il termine entro il quale il procedimento relativo al titolo di soggiorno deve essere definito con un provvedimento espresso.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno ...

    La disposizione, nel testo ratione temporis applicabile secondo il TAR, presuppone la convocazione e la presentazione presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno; l’omessa convocazione ha impedito al ricorrente di chiedere il permesso per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Quando uno straniero entrato regolarmente per lavoro subordinato deduce che, per cause non imputabili a lui, non sia stato possibile perfezionare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva ottenuto il nulla osta, l’istanza diretta a ottenere la dichiarazione relativa all’indisponibilità del datore di lavoro impone allo Sportello Unico per l’Immigrazione di avviare e concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso.
  • L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza diretta a ottenere la dichiarazione necessaria per la successiva richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione integra silenzio inadempimento, se l’amministrazione non provvede entro il termine applicabile e neppure dopo il sollecito dell’interessato.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento, ma non può imporre direttamente il rilascio del permesso di soggiorno quando tale rilascio non è un atto vincolato e richiede ulteriori accertamenti istruttori sui requisiti di legge.
  • La nomina del commissario ad acta per l’ulteriore inerzia dell’amministrazione può essere disposta, secondo quanto stabilito nella pronuncia, a seguito di apposita istanza di parte successiva alla scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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