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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24657/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato perché non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale ex art. 613, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. Non vi è stato esame nel merito del trattamento sanzionatorio impugnato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/09/2024, censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato che l'atto di ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stata ritenuta irrilevante la delega al deposito eventualmente conferita a un difensore, poiché non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto di impugnazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con le statuizioni accessorie di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione è un atto personale che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, cioè il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, in quanto atto personale, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La delega al solo deposito dell'atto non sana il difetto di sottoscrizione, poiché non attribuisce al difensore la titolarità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse ipotesi non emergenti dal testo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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