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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12632/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione, disapplicando la recidiva, ma confermando la sua responsabilità per il reato fallimentare di bancarotta semplice documentale. I motivi erano cinque: 1) violazione di legge processuale per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente della Corte d'appello, richiamando gli artt. 546, 181 e 185 c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p.; 3) vizio di motivazione sulla base del verbale di audizione dell'amministratore dell'11 aprile 2017, sostenendo una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti; 4) vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente equiparato il mancato rinvenimento della documentazione contabile alla sua assenza; 5) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la sentenza priva della sottoscrizione del Presidente non risultava quella effettivamente depositata, mentre l'eventuale correzione di errore materiale riguardava il nome dell'imputato e non la sottoscrizione. Gli altri motivi sono stati ritenuti tutti non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, dell'attendibilità delle prove e della ricostruzione fattuale, oppure perché meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, l. fall.

    individua il reato fallimentare contestato, confermato in responsabilità dalla Corte territoriale.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio formale della sentenza per mancanza di sottoscrizione.

  • art. 181 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate dalla mancata sottoscrizione.

  • art. 185 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate dalla mancata sottoscrizione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato per censurare la motivazione sulla credibilità del curatore fallimentare.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto forma di vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, dell'attendibilità delle prove o della ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione sia affetta da manifesta illogicità o sia meramente apparente.
  • La doglianza sulla motivazione è inammissibile quando si risolve nella pedissequa riproposizione di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o sorretto da argomentazione manifestamente illogica; il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
  • La mancanza di sottoscrizione della sentenza può essere oggetto di rilievo solo se riferita all'effettivo provvedimento depositato; una diversa minuta non depositata non è idonea a fondare la dedotta nullità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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