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Sentenza

Sentenza n. 774/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 562/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 562/2023, in relazione a una somma dovuta dall'Amministrazione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento integrale del credito, ma soltanto mentre il giudizio di ottemperanza era pendente, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese di lite, poiché il pagamento era avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Tuttavia, in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato l'Amministrazione a rimborsare la restante metà, liquidata in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell'intestazione della sentenza quale base processuale della definizione del giudizio; il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della soddisfazione della pretesa durante il processo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa oggetto del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Il pagamento effettuato dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
  • La definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione dell'amministrazione possono giustificare la dichiarazione di non ripetibilità di una parte delle spese, ferma la condanna al rimborso della parte restante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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