Sentenza del 22/03/2017 n. 7275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF e ILOR operate dal Ministero della giustizia per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione alla definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 per le province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990. L'unico motivo di ricorso riguardava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dell'art. 101 Cost., poiché la CTR aveva fondato la decisione su una sentenza relativa a un diverso contribuente, ritenendola passata in giudicato, sebbene fosse ancora pendente un ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la sentenza richiamata dalla CTR non poteva costituire giudicato, sia perché riguardava parti diverse, sia perché non era definitiva, essendo stata impugnata in cassazione. Di conseguenza, sono venuti meno entrambi i presupposti utilizzati dalla CTR: il presunto passaggio in giudicato della decisione e la conseguente acquiescenza tacita dell'Agenzia delle entrate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002
Prevede una definizione agevolata per i contribuenti delle province interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990; la controversia riguardava la possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate o trattenute in relazione a tale beneficio.
Art. 2909 c.c.
Disciplina il giudicato sostanziale: l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Non può essere invocato per una decisione resa tra soggetti diversi o non ancora definitiva.
Art. 324 c.p.c.
Definisce il passaggio in giudicato formale della sentenza. Una pronuncia ancora impugnabile, in particolare perché oggetto di ricorso per cassazione, non può essere considerata irrevocabile.
Art. 101 Cost.
È stato richiamato in relazione ai principi che governano il giudicato e l'efficacia delle decisioni giudiziarie; la Corte ha escluso che una sentenza non definitiva e resa tra parti diverse potesse vincolare il giudice del procedimento.
Massime di principio
- Una sentenza può produrre effetti di giudicato sostanziale solo nei confronti delle parti del relativo processo, dei loro eredi o aventi causa; una decisione resa in una causa diversa non vincola automaticamente il giudice in un altro procedimento.
- Una pronuncia ancora impugnata, compreso il caso in cui sia pendente un ricorso per cassazione, non è passata in giudicato e non può essere utilizzata come fondamento decisivo della sentenza.
- L'eventuale acquiescenza dell'amministrazione o di una parte non può essere desunta semplicemente dal fatto che essa non abbia impugnato una sentenza non definitiva o resa in un diverso giudizio; tale conclusione deve poggiare su presupposti giuridicamente validi.
- Quando la motivazione della sentenza dipende esclusivamente da un precedente erroneamente ritenuto definitivo e vincolante, la decisione può essere cassata e la causa rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione autonoma.
- In controversie analoghe, i precedenti relativi ad altri contribuenti possono avere valore persuasivo, ma non costituiscono automaticamente giudicato; il giudice deve esaminare direttamente i fatti, le parti e lo stato processuale della pronuncia richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 45 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →