Sentenza n. 1115/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di retrodatazione della decorrenza giuridica della promozione a Vice Sovrintendente e di conseguente ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era stato promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente con decorrenza giuridica dal 9 ottobre 2013. Dopo la pubblicazione, il 23 dicembre 2013, di un concorso interno per la nomina di Vice Sovrintendenti relativo anche a vacanze organiche dell’anno 2005, i vincitori del concorso avevano ottenuto, ai sensi dell’art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982, una decorrenza giuridica retrodatata al 1° gennaio 2005, risultando così anteriormente collocati rispetto al ricorrente. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica dei promossi per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta ai vincitori di selezioni o concorsi successivi, il ricorrente presentava istanza all’Amministrazione il 9 marzo 2021, reiterata il 18 agosto 2022, chiedendo la retrodatazione della propria promozione al 1° gennaio 2005. Deduceva violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 75 del d.P.R. n. 335/1982, come risultante dalla pronuncia costituzionale, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Chiedeva inoltre l’accertamento del diritto alla retrodatazione e alla ricostruzione della carriera, prospettando, in via subordinata, la conversione dell’azione sul silenzio in azione di accertamento. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti di nomina e dei ruoli di anzianità, ormai consolidati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo comunque infondato nel merito. La pretesa del ricorrente incideva sulla sua collocazione nel ruolo e nella gerarchia della Polizia di Stato, materia regolata da atti autoritativi di inquadramento e di nomina. La posizione del dipendente rispetto alla decorrenza giuridica della qualifica è quindi un interesse legittimo, da far valere mediante tempestiva impugnazione dell’atto lesivo entro il termine decadenziale, e non un diritto soggettivo azionabile con una domanda di mero accertamento. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare tempestivamente le nomine dei vincitori del concorso che lo avevano scavalcato nell’anzianità, oppure il ruolo di anzianità pubblicato il 22 maggio 2022, nel quale risultava collocato con anzianità dal 9 ottobre 2013. La mancata impugnazione ha consolidato le posizioni del ricorrente e dei colleghi, rendendole insensibili agli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020. La declaratoria di incostituzionalità non travolge gli atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato; l’atto amministrativo adottato sulla base della norma poi dichiarata incostituzionale continua a produrre effetti fino alla sua formale rimozione, purché non sia ormai divenuto inoppugnabile. Il TAR ha quindi escluso che il ricorrente potesse ottenere la retrodatazione attraverso l’azione contro il silenzio o mediante una domanda di accertamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e l’evoluzione della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la violazione dedotta non consente tuttavia di superare la definitività degli atti di inquadramento non tempestivamente impugnati.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di uguaglianza e non discriminazione rispetto al trattamento più favorevole riconosciuto ai vincitori del concorso interno.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
art. 72 d.P.R. 335/1982
Disciplina la promozione per merito straordinario degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.
art. 75 d.P.R. 335/1982
Disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 224/2020, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva l’allineamento alla decorrenza più favorevole riconosciuta ai vincitori di concorsi o selezioni successivi.
art. 24-quater d.P.R. 335/1982
Prevede, per i vincitori del concorso interno, la decorrenza giuridica della nomina a Vice Sovrintendente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, determinando nel caso concreto la retrodatazione al 1° gennaio 2005.
art. 29 c.p.a.
Rileva, insieme all’art. 41 c.p.a., per il termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi.
art. 41 c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione quando questa sia prevista.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere, oltre l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la rimozione degli effetti di atti di inquadramento ormai definitivi.
art. 32 c.p.a.
La prospettata conversione dell’azione in domanda di accertamento non è praticabile per eludere la decadenza dall’impugnazione dell’atto autoritativo lesivo.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La richiesta di condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento favorevole presuppone una posizione ancora azionabile e non può incidere su rapporti consolidati per mancata impugnazione.
sentenza Corte costituzionale n. 224/2020
l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 … nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti
La pronuncia introduce il principio di allineamento della decorrenza giuridica, ma non riapre i rapporti amministrativi ormai esauriti per definitività degli atti di nomina, dei ruoli o per mancata tempestiva impugnazione.
Massime di principio
- Gli atti di nomina e di inquadramento che determinano la collocazione del dipendente pubblico nella struttura organizzativa, nel ruolo e nella gerarchia hanno natura autoritativa; la posizione del destinatario è di interesse legittimo e gli atti devono essere impugnati entro il termine decadenziale, anche quando incidono sulla decorrenza giuridica della qualifica.
- Nel sistema gerarchico della Polizia di Stato, la lesione derivante dallo scavalcamento nell’anzianità di qualifica è concreta e attuale già al momento dell’adozione delle nomine che attribuiscono ai colleghi una decorrenza più favorevole; l’interessato deve contestare tempestivamente tali nomine e non può attendere un successivo atto o procedimento per chiedere la retrodatazione.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma posta a base di un provvedimento amministrativo non travolge i rapporti esauriti, tra i quali rientrano le posizioni di ruolo e gli atti di nomina divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato.
- L’azione avverso il silenzio e la domanda di mero accertamento non possono essere utilizzate per eludere la decadenza dall’impugnazione dell’atto autoritativo che ha determinato la decorrenza giuridica della qualifica e la posizione nel ruolo.
- L’allineamento della decorrenza giuridica riconosciuto da una pronuncia di illegittimità costituzionale opera nei rapporti ancora aperti, ma non consente di attribuire una anzianità virtuale o di disapplicare gli effetti di provvedimenti di nomina e di inquadramento non tempestivamente impugnati.
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