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Sentenza

Sentenza n. 13606/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto a una ricorrente il diritto alla carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di 500 euro, e all’altra il medesimo diritto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione. In sede di ottemperanza non sono più sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta nel giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta delle ricorrenti entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.040 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione dell’inerzia amministrativa reiterata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, un presupposto per procedere all’ottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fonda la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l’inadempimento dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • L’amministrazione che contesti l’allegato inadempimento deve fornire chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione; la mancata contestazione sostanziale e l’assenza di indicazioni sull’adempimento consentono di ritenere fondata la domanda di ottemperanza, secondo la regola di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi ad assicurarne l’attuazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare fin da subito un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
  • L’inerzia reiterata dell’amministrazione nell’esecuzione di giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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