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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione adottata nella seduta del 3 novembre 2025, oggetto della comunicazione pubblicata in data 4 novembre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo ha disposto, in favore della Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l., l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, espletata ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il conseguente affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura” presso la struttura denominata “Ex Manicomio S. Antonio Abate”, situata nel centro storico della città di Teramo (CUP C41E1600027001 - CIG B6B596F721); - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, tra cui i verbali delle operazioni della procedura di gara, nei limiti dell’interesse azionato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 24 gennaio 2026: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e degli atti conosciuti a seguito del deposito documentale effettuato dalle controparti, tra cui la nota del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Teramo prot. n. 461 dell’8 gennaio 2026, con la quale è stato disposto il soccorso istruttorio in data successiva all’aggiudicazione della procedura in oggetto.

Giustizia amministrativa202500575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della "Cittadella della Cultura" in favore dell'impresa prima classificata, nonché gli atti di gara e il successivo soccorso istruttorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ATI seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: 1) l'insufficienza dell'attestazione SOA dell'aggiudicataria, qualificata nella categoria generale OG 11, rispetto alla categoria specializzata OS 30 richiesta dal disciplinare; 2) l'illegittima attribuzione di cinque punti per il possesso della certificazione ISO 37001:2016; 3) l'insufficienza della garanzia provvisoria; 4) l'omessa dichiarazione delle misure di self-cleaning dopo una violazione degli obblighi ambientali; 5) l'omessa indicazione dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e dell'impegno ad assumere giovani e donne; 6) dichiarazioni incongruenti sulle dimensioni occupazionali dell'impresa; 7) l'omessa verifica dell'anomalia dell'offerta. Con motivi aggiunti ha inoltre contestato l'attivazione del soccorso istruttorio dopo l'aggiudicazione, in relazione alla documentazione sul reato ambientale e alla garanzia provvisoria, deducendo violazione della par condicio e sviamento di potere.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla qualificazione, ha ritenuto che la qualificazione OG 11 assorba quelle OS 3, OS 28 e OS 30, salvo espressa previsione contraria della lex specialis, che nel caso concreto non sussisteva. La classifica OG 11 III-bis era inoltre sufficiente, tenuto conto del subappalto dichiarato dell'80% delle lavorazioni e della quota residua del 20% eseguibile direttamente. La censura nuova sul mancato ricorso al subappalto necessario, formulata solo in memoria non notificata, è stata omessa perché non ritualmente introdotta nel giudizio. Il motivo sul self-cleaning è stato respinto poiché il reato ambientale era stato definitivamente estinto per oblazione prima della partecipazione alla gara e la valutazione della gravità della violazione spettava alla stazione appaltante; non sussisteva quindi l'obbligo di dichiarare misure di autodisciplina non adottate. Il soccorso istruttorio successivo all'aggiudicazione è stato ritenuto ammissibile quale soccorso istruttorio processuale, per integrare documentazione amministrativa e verificare una censura proposta in giudizio, senza alterare la par condicio. Le omissioni relative ai dati dei soggetti societari erano comunque acquisibili tramite FVOE; l'impegno sulle assunzioni di giovani e donne risultava dalla domanda e, comunque, costituiva condizione di esecuzione, non requisito la cui omissione comportasse esclusione. Le dichiarazioni sulle dimensioni occupazionali non erano contraddittorie, riguardando rispettivamente tutti i dipendenti e quelli computabili ai fini dell'obbligo di assunzione dei disabili nel settore edile. La garanzia provvisoria insufficiente era regolarizzabile mediante soccorso istruttorio sanante, trattandosi di irregolarità formale e non di mancata presentazione; l'integrazione retroattiva ha escluso la lesione della par condicio. La certificazione ISO 37001:2016 è stata ritenuta valida perché rilasciata da organismo accreditato dall'ente ellenico aderente agli accordi EA MLA, rilevanti secondo il disciplinare, e comunque in applicazione del principio di equivalenza. Infine, l'omessa verifica automatica dell'anomalia non era illegittima: l'art. 110 del d.lgs. 36/2023 rimette alla stazione appaltante l'individuazione degli elementi specifici e non impone una soglia predeterminata; la ricorrente non aveva allegato indizi concreti di anomalia. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori, in parti uguali in favore dell'Università e dell'aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina della procedura aperta utilizzata per l'affidamento dei lavori.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Rileva per l'individuazione dei soggetti societari i cui dati devono essere dichiarati.

  • art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023

    Prevede la causa di esclusione non automatica relativa alla violazione degli obblighi ambientali e rimette alla stazione appaltante la valutazione della gravità.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione agli effetti delle cause di esclusione e alle misure di autodisciplina.

  • art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Subordina la partecipazione agli appalti di lavori sopra soglia al possesso del requisito speciale di qualificazione attestato secondo l'allegato II.12.

  • art. 101, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 36/2023

    "mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte"

    Consente il soccorso istruttorio integrativo e sanante. La garanzia provvisoria insufficiente è regolarizzabile ai sensi della lettera b), mentre la mancata presentazione richiede documenti anteriori alla scadenza ai sensi della lettera a). Il soccorso può essere esperito anche dopo l'aggiudicazione, quale soccorso istruttorio processuale, se non altera la par condicio.

  • art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023

    Disciplina le riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Rileva per i costi della manodopera e gli oneri aziendali considerati nella valutazione dell'anomalia.

  • art. 110, d.lgs. 36/2023

    "Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici ... appaia anormalmente bassa."

    La nuova disciplina non impone una soglia automatica predeterminata, ma rimette alla stazione appaltante l'individuazione degli elementi specifici per la verifica dell'anomalia.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione al subappalto e alla qualificazione per le lavorazioni scorporabili.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato orienta l'interpretazione del soccorso istruttorio in senso non eccessivamente formalistico.

  • art. 5, comma 2, l. 68/1999

    "per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore"

    Esclude tali categorie di personale dal computo rilevante per l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili nel settore edile.

  • art. 1, comma 4, allegato II.3 al d.lgs. 36/2023

    Riguarda l'impegno all'assunzione di giovani e donne, qualificato dalla lex specialis come condizione di esecuzione.

  • art. 18, commi 20 e 21, allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    La qualificazione OG 11 comprende le qualificazioni per OS 3, OS 28 e OS 30 e abilita all'esecuzione delle relative lavorazioni per la classifica posseduta.

  • art. 30, comma 1, allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    Consente al concorrente di dimostrare i requisiti delle categorie scorporabili non posseduti mediante la qualificazione nella categoria prevalente.

  • art. 2, comma 2, allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto"

    Stabilisce i limiti di partecipazione ed esecuzione connessi alla classifica di qualificazione.

Massime di principio

  • Il possesso di un'attestazione SOA nella categoria generale OG 11 assorbe, ai fini della partecipazione e dell'esecuzione, le qualificazioni nelle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30, salvo che la lex specialis richieda espressamente e motivatamente una distinta attestazione per ciascuna categoria specializzata, nel rispetto della proporzionalità dei requisiti.
  • La classifica posseduta per OG 11 può essere ritenuta sufficiente per le lavorazioni specializzate quando, in base al subappalto dichiarato, l'importo delle opere che il concorrente esegue direttamente rientra nei limiti della propria classifica.
  • L'estinzione definitiva per oblazione di un reato ambientale intervenuta prima della partecipazione alla gara non impone automaticamente al concorrente di dichiarare misure di self-cleaning non adottate; spetta alla stazione appaltante valutare in concreto la gravità della violazione ai fini dell'eventuale causa di esclusione non automatica.
  • Il soccorso istruttorio può essere attivato anche dopo l'aggiudicazione e durante il giudizio, per integrare documentazione amministrativa incompleta o sanare irregolarità formali, purché non riguardi l'offerta tecnica o economica in senso sostanziale e non alteri la par condicio tra i concorrenti.
  • La garanzia provvisoria di importo insufficiente costituisce un'irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, distinta dalla mancata presentazione della garanzia, che richiede documentazione avente data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
  • Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, la verifica dell'anomalia non è necessariamente collegata a una soglia automatica predeterminata: la stazione appaltante individua gli elementi specifici rilevanti e il sindacato giurisdizionale richiede la deduzione di concreti indizi di inattendibilità o abnormità dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSubappaltoPrincipio di equivalenza
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorio

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