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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11160/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, dal 1 gennaio 2000, di personale ATA già dipendente di un ente locale alle dipendenze del Ministero dell'istruzione presso un liceo scientifico. La ricorrente ha lamentato che, nel nuovo inquadramento, non le era stata riconosciuta integralmente l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e che le era stato attribuito un trattamento economico di partenza basato sul c.d. maturato economico, inferiore a quello che assumeva dovuto. Ha quindi chiesto la ricostruzione della carriera economica considerando l'anzianità pregressa e l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione di somme avanzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo la precedente vicenda giudiziaria. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU, sostenendo che la normativa interna applicata, in particolare l'art. 1, comma 218, della l. n. 266 del 2005, in interpretazione autentica dell'art. 8 della l. n. 124 del 1999, sarebbe incompatibile con la giurisprudenza di Strasburgo e con il diritto unionale; ha inoltre contestato la lettura dell'art. 8 l. n. 124 del 1999, ritenendo che imponesse il pieno riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza fondata direttamente sulla CEDU, richiamando il principio per cui il giudice comune, in caso di contrasto tra norma interna e Convenzione, non può disapplicare la norma interna ma deve eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost. Ha inoltre ribadito che la disciplina interna già era stata reputata non illegittima dalla Corte costituzionale e che, sul versante unionale, la CGUE nella sentenza Scattolon aveva sì imposto una lettura conforme alla direttiva sul trasferimento d'impresa, ma solo nel senso di evitare un peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento, con valutazione riservata al giudice nazionale. Nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato, con valutazione di fatto non censurata, che non vi fosse un sostanziale peggioramento retributivo e che non potesse pretendersi un miglioramento economico fondato sull'anzianità ai vari istituti del CCNL. La Corte ha inoltre osservato che, nel precedente giudizio promosso dalla stessa parte, la mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio aveva determinato l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con caducazione degli atti compiuti e salvezza del solo principio di diritto. Spese compensate per la complessità della vicenda; dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    non consente al giudice comune di disapplicare direttamente la norma interna incompatibile; il conflitto va eventualmente veicolato tramite questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non direttamente spendibile in via di disapplicazione della norma interna.

  • art. 1, comma 218, della l. n. 266 del 2005

    norma ritenuta applicabile e già non censurata dalla giurisprudenza costituzionale; va letta in coordinamento con il diritto unionale secondo i criteri indicati dalla CGUE.

  • art. 8 della l. n. 124 del 1999

    richiamato dalla ricorrente come fonte del diritto al riconoscimento dell'anzianità, ma la sua applicazione è stata ricondotta ai limiti fissati dalla disciplina successiva e dall'interpretazione conforme al diritto UE.

  • art. 117 Cost.

    parametro costituzionale attraverso cui va eventualmente denunciato il contrasto tra norma interna e CEDU.

  • artt. 11 e 117, comma 1, Cost.

    fondano il potere-dovere del giudice nazionale di applicare immediatamente le norme UE dotate di effetto diretto e le sentenze interpretative della CGUE.

  • art. 393 c.p.c.

    la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività svolte, salvo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, ove ricorrano i presupposti, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere la motivazione contestuale in camera di consiglio.

  • direttiva 77/187/CEE

    nel trasferimento del personale tra pubbliche amministrazioni impone di evitare che i lavoratori siano collocati in una posizione retributiva sostanzialmente meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.

Massime di principio

  • In presenza di un asserito contrasto tra norma interna e CEDU, il giudice ordinario non può disapplicare direttamente la norma nazionale, ma deve eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.
  • Nel trasferimento di personale tra enti pubblici, quando il rapporto è ricondotto alla disciplina unionale sul trasferimento d'impresa, il criterio decisivo è evitare un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente precedente al trasferimento; non è invece consentito utilizzare l'anzianità pregressa per ottenere un miglioramento economico rispetto al trattamento di partenza.
  • La verifica del peggioramento retributivo deve essere globale e compiuta all'atto del trasferimento, confrontando la posizione del lavoratore trasferito prima e dopo il passaggio, non la posizione del lavoratore trasferito con quella di altri dipendenti già in servizio presso il cessionario.
  • Le sentenze interpretative della CGUE rese su norme UE direttamente applicabili vincolano il giudice nazionale nella decisione della controversia e impediscono di riaprire una questione già definita secondo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione.
  • La mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c., con caducazione degli atti compiuti e sopravvivenza del solo principio di diritto affermato dalla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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