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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27377/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni; il ricorrente deduceva nullità per mancata disamina dell'attualità della pericolosità sociale (sostenendo che il richiamo ai precedenti penali non fosse sufficiente) e omessa motivazione circa l'inammissibilità della richiesta alla luce dello stato di detenzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata valorizzando i molteplici delitti commessi tra il 2013 e il 2019 (furti, ricettazione, rapine, estorsioni), intercettazioni e specifici episodi come il furto dei cavi Telecom e rapine con uso di armi, elementi idonei a collocare il proposto nella categoria dei pericolosi generici ex D.Lgs. 159/2011 (lett. b) e c)). La Corte ha inoltre affermato che lo stato di detenzione non rende inammissibile l'applicazione della misura: l'esecuzione può essere differita fino alla cessazione della detenzione, con possibilità di revoca successiva. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Limita l\'ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge; impone al giudice d\'appello l\'obbligo di motivare il provvedimento

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2

    Richiama i limiti dell\'impugnabilità in Cassazione nei procedimenti di prevenzione, collegandosi all\'art. 4 della legge 1423/1956

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    La censura per illogicità manifesta della motivazione non rientra tra i vizi utilizzabili in cassazione nei procedimenti di prevenzione; è rilevabile invece l\'assenza o l\'apparenza della motivazione

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b) e lett. c.

    Definisce le categorie dei pericolosi generici: lett. b) soggetti dediti stabilmente a reati produttivi di proventi illeciti; lett. c) soggetti pericolosi per ordine e sicurezza pubblica. La Corte ha ritenuto che fatti e modalità delle condotte del ricorrente rientrassero in tali categorie

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3 e art. 7

    Art. 3 disciplina la sorveglianza speciale; la Corte ha affermato che la misura è applicabile anche a persona detenuta, differendo la sua esecuzione fino alla cessazione della detenzione; art. 7 consente la revoca in caso di venir meno della pericolosità

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a violazioni di legge: le censure sulla motivazione devono riguardare la sua totale assenza o la sua apparente formalità, non la sola contraddittorietà o presunta illogicità
  • Per la valutazione della pericolosità sociale il giudice della prevenzione può utilizzare precedenti penali, pendenze, intercettazioni e altri elementi processuali, rielaborandoli autonomamente rispetto al processo penale
  • Non è ammessa una presunzione automatica di pericolosità basata esclusivamente su precedenti penali: il giudice deve verificare l\'attualità della pericolosità, soprattutto se è trascorso tempo significativo dall\'ultimo reato
  • Lo stato di detenzione non rende inapplicabile la misura di prevenzione: la misura può essere disposta e la sua esecuzione differita fino alla cessazione della detenzione, mentre resta possibile la successiva richiesta di revoca per sopravvenuta non pericolosità
  • Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione conviene dimostrare specifici elementi sopravvenuti che attestino la cessazione o la significativa attenuazione della pericolosità (es. stabilità lavorativa, comportamento rieducativo, tempo congruo senza ulteriori reati)

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