Cassazione Penale, Sentenza n. 9178/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2022 che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena e il ripristino della detenzione domiciliare provvisoria. Il ricorrente lamentava che nella determinazione della pena residua non era stato correttamente computato il periodo di carcerazione già sofferto (7/11/2018 - 18/05/2021), per cui la pena da scontare sarebbe inferiore a quattro anni e, dunque, sarebbe dovuta essere disposta la sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, anche escludendo la pena derivante dalla sentenza poi revocata, la pena detentiva residua era superiore ad anni quattro e quindi la sospensione dell'ordine di esecuzione non era consentita. Dal provvedimento di cumulo del 28/09/2021 risultava inoltre espressa detrazione del periodo dal 7/11/2018 al 28/05/2020, smentendo l'allegata mancanza di computo del periodo di carcerazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo il ricorso determinato l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione; la sospensione non è consentita per pene detentive superiori ad anni quattro. Il Tribunale ha ritenuto che la pena residua superasse tale soglia e quindi ha negato la sospensione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per imporre le spese e la somma di euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 2000
Corte Cost. sent. n.186/2000
Richiamata in tema di responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; in assenza di elementi esimenti la Corte ha ritenuto dovuto il pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. è decisivo il calcolo della pena residua: se, anche dopo eventuali deduzioni, la pena supera i quattro anni la sospensione non è ammessa.
- Il ricorrente deve produrre documentazione ufficiale (provvedimenti di cumulo, certificazioni di carcerazione) che dimostri in modo chiaro i periodi effettivamente scontati; allegazioni generiche o non confermate dal provvedimento di cumulo sono insufficienti.
- La Corte di Cassazione valuta la correttezza formale del conteggio del pubblico ministero; se dal provvedimento di cumulo risultano le detrazioni contestate, il ricorso è destinato a fallire.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare prudentemente la fondatezza del motivo prima di impugnare.
- La revoca di una precedente condanna non elimina automaticamente le conseguenze del cumulo delle pene: occorre ricalcolare la pena residua alla luce di tutti i provvedimenti e delle detrazioni effettivamente registrate.
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