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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - dell'ordinanza n. cronol. 2014/2024 del 05/04/2024 emessa dal Tribunale di Firenze a definizione del giudizio iscritto al ruolo n.ro 1932/2024;

Giustizia amministrativa202501516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale di Firenze, divenuta definitiva e notificata al Ministero dell'Interno il 16 aprile 2024, con la quale il Ministero e la Questura di Grosseto erano stati condannati al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.026,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, euro 287,50 per spese vive, CPA e IVA. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto integralmente. Dopo la notifica dell'atto di precetto e la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha pagato euro 3.243,68, lasciando un residuo di euro 207,19 rispetto all'importo intimato di euro 3.450,87. Il ricorrente ha chiesto anche l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché l'ordinanza del Tribunale di Firenze costituiva titolo esecutivo equiparato alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo divenuta definitiva e non essendo stata integralmente eseguita. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno di pagare la somma residua di euro 207,19 entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero, con facoltà di delega, da esercitarsi nei successivi 30 giorni senza compenso. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo non congrua la misura in ragione dell'esiguità della somma residua dovuta.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    La pronuncia civile definitiva e non più impugnabile costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza deve essere corredato dalla prova della definitività del provvedimento del giudice ordinario, nel caso documentata mediante certificazione di non impugnabilità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di centoventi giorni

    Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, è esperibile l'azione esecutiva per ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione di un'ordinanza del giudice ordinario divenuta definitiva e non più impugnabile, in quanto provvedimento equiparato alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente una pronuncia civile recante una condanna pecuniaria e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento della somma residua entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione della pronuncia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine entro il quale dovrà provvedere e consentendogli, se previsto, di delegare l'attività a un funzionario dell'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere respinta quando, in relazione all'esiguità della somma residua, risulti non congrua rispetto alle concrete esigenze di coercizione dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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