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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20501/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Gionta volto ad ottenere l'acquisto di un lettore di CD e DVD musicali per uso ricreativo. L'Avvocatura dello Stato, per la Casa circondariale, il DAP e il Ministero, ha dedotto violazione dell'art. 40 del DPR 30/06/2000 n.230 (sostanzialmente per la disciplina che consente l'uso di dispositivi per motivi di lavoro o di studio) e richiamato il regime speciale dell'art. 41-bis (sottolineando esigenze di controllo e sicurezza). Ha inoltre sostenuto che il riconoscimento del diritto al dispositivo per i detenuti in 41-bis avrebbe determinato una ingiustificata discriminazione rispetto alla disciplina ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 40 del DPR 230/2000 non configuri un divieto assoluto ma richieda un bilanciamento caso per caso fra l'interesse del detenuto a scelta musicale personalizzata e le esigenze di controllo e di organizzazione dell'istituto. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto una valutazione concreta dell'incidenza sull'organizzazione della casa circondariale (impegno di risorse umane e materiali per la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti) e si è limitato ad affermare il diritto costituzionale del detenuto senza ponderare gli oneri amministrativi. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, affinché valuti concretamente la compatibilità dell'autorizzazione con le esigenze di sicurezza e le risorse disponibili.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, art. 40

    Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.

    La disposizione non pone un divieto assoluto all'autorizzazione di lettori CD/DVD per finalità ricreative, ma consente un bilanciamento. La richiesta non costituisce un diritto soggettivo assoluto e deve essere valutata alla luce delle esigenze di sicurezza e dell'incidenza organizzativa per l'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Il regime differenziato autorizza misure più restrittive per motivi di sicurezza: il diniego all'autorizzazione è legittimo se necessario per assicurare la messa in sicurezza e l'ordine dell'istituto, tenendo conto dell'incidenza sull'organizzazione e delle risorse richieste.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e 69

    Norme utilizzate come fondamento procedurale per il reclamo del detenuto e per le modalità di tutela dei diritti del soggetto ristretto nell'esecuzione penale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 9, 21, 33

    Diritti costituzionali evocati dal detenuto (dignità, sviluppo della cultura, libertà di manifestazione del pensiero, libertà artistica). La Corte osserva che tali principi non generano automaticamente un diritto soggettivo assoluto all'uso di specifici dispositivi ricreativi e vanno bilanciati con le esigenze di sicurezza e organizzazione degli istituti penitenziari.

  • Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso in cassazione; citato in relazione alla modalità con cui sono state esposte le censure nell'impugnazione.

Massime di principio

  • La concessione di dispositivi per l'ascolto di musica non costituisce un diritto soggettivo assoluto: va valutata caso per caso bilanciando l'interesse del detenuto con le esigenze di sicurezza e l'onere organizzativo dell'istituto.
  • L'art. 40 del DPR 230/2000 non vieta in termini tassativi lettori CD/DVD, ma prevede che l'uso sia prioritariamente per lavoro o studio; le richieste per finalità ricreative possono essere autorizzate solo se compatibili con la messa in sicurezza e le risorse disponibili.
  • Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis è legittimo un maggior rigore: il diniego è ammissibile quando la presenza dei dispositivi comporti rischi o oneri di sicurezza non sostenibili.
  • Il giudice che decide sul reclamo deve motivare in concreto sull'incidenza organizzativa e sulle risorse necessarie per la verifica e la messa in sicurezza dei dispositivi, non limitandosi a richiamare principi costituzionali in termini assoluti.
  • Una decisione favorevole al detenuto senza adeguata valutazione degli oneri amministrativi è suscettibile di annullamento in cassazione e di rinvio per un nuovo esame che contemperi i diversi interessi.

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