Ordinanza n. 1677/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto del Prefetto della Provincia di Caserta, Fasc. n. -OMISSIS-/6D/Area 1 Bis, recante Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 25/03/2026 (notificato in data 27/03/2026 dall'Arma dei Carabinieri Stazione di Villa Literno), con il quale è stato fatto divieto al Sig-OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.; 2) della nota recante comunicazione di avvio del procedimento / preavviso di rigetto del 5 febbraio 2026, notificata il 6 febbraio 2026; 3) della proposta di adozione del provvedimento di divieto detenzione armi formulata dal Comando Stazione Carabinieri di Villa Literno con nota del 12 gennaio 2026, integrata in data 28 gennaio 2026; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o propedeutico a quello impugnato, ivi compresa, ove occorra, l'informativa inerente al deferimento all'Autorità Giudiziaria per reato di minaccia e omessa denuncia di munizionamento (cartucce a palla singola) ex art. 38 TULPS segnalato in data 11 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., unitamente agli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Caserta notificato il 27 marzo 2026, con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. Ha inoltre impugnato la comunicazione di avvio del procedimento/preavviso di rigetto, la proposta del Comando Stazione Carabinieri e gli ulteriori atti presupposti, compresa l'informativa relativa al deferimento all'autorità giudiziaria per i reati segnalati nel provvedimento. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del divieto. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti gli specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso, né una valutazione del fumus boni iuris oltre al richiamo alla necessità della sua concorrente sussistenza con il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha richiamato il principio secondo cui la concessione della misura richiede la contemporanea presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto insussistente il danno grave e irreparabile, poiché il pregiudizio prospettato dal ricorrente, collegato alla possibile confisca e distruzione delle armi, può essere evitato mediante la cessione delle armi a terzi. La mancata sussistenza del periculum ha impedito la concessione della sospensione cautelare, senza definire il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
La disposizione costituisce la base normativa del divieto prefettizio impugnato; l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 38 T.U.L.P.S.
omessa denuncia di munizionamento (cartucce a palla singola)
È richiamato in relazione all'informativa sul deferimento all'autorità giudiziaria, quale atto presupposto contestato; l'ordinanza non ne valuta la violazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare; la decisione applica il requisito della sussistenza congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Non sussiste un danno grave e irreparabile derivante dalla possibile confisca e distruzione di armi quando il medesimo pregiudizio può essere evitato mediante la cessione delle armi a terzi.
- La compensazione delle spese della fase cautelare è ammissibile quando il giudice la ritenga giustificata dalle circostanze della controversia.
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