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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024.

Giustizia amministrativa202501161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 giugno 2024. La pronuncia è divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 7 febbraio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine prefissato.
  • La notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e il decorso di tale termine, unitamente alla perdurante inerzia dell'amministrazione, consentono di verificare la procedibilità e la fondatezza dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur destinataria di una sentenza definitiva, permane inadempiente e non si costituisce in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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