Cassazione Civile, Ordinanza n. 08723/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate per la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione allo svolgimento di un incarico esterno retribuito da parte di un dipendente universitario presso un consorzio privato. Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione, sostenendo l’assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza; il Tribunale, in riforma del rigetto del Giudice di Pace, aveva invece ritenuto sufficiente una successiva autorizzazione "ora per allora", valorizzandone la funzione di accertare ex post la compatibilità dell’incarico con l’interesse pubblico e quindi escludendo l’illecito. L’Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost. e con l’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la norma richiede una previa autorizzazione, che l’interesse protetto è il buon andamento e l’esclusività della prestazione del dipendente pubblico, e che l’autorizzazione successiva non può sanare il fatto già perfezionato, in quanto altera la verifica preventiva di compatibilità richiesta dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, affermando che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti pubblici è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e che tale presupposto non può essere surrogato da un’autorizzazione successiva resa "ora per allora". Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Lecce e rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto richiamato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165/2001
previa autorizzazione; autorizzazione successiva (ora per allora)
La disposizione impone che gli incarichi extraistituzionali retribuiti del dipendente pubblico siano autorizzati previamente dall’amministrazione di appartenenza; la violazione non è sanabile con autorizzazione successiva, perché la verifica di compatibilità deve essere effettuata ex ante.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno dell’esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione e della correttezza del controllo preventivo sugli incarichi esterni.
art. 98 Cost.
Richiamato a sostegno del principio di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente e della necessità di prevenire conflitti con l’interesse pubblico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza è un presupposto sostanziale richiesto dalla legge e non un adempimento meramente formale.
- L’autorizzazione rilasciata successivamente allo svolgimento dell’incarico non sana la violazione già perfezionata, perché la verifica di compatibilità tra incarico esterno e funzioni istituzionali deve avvenire ex ante.
- Il potere sanzionatorio per il conferimento di incarichi extraistituzionali in assenza di preventiva autorizzazione è disciplinato dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 secondo una logica di tutela del buon andamento amministrativo e dell’esclusività del rapporto di pubblico impiego.
- Quando la decisione di merito attribuisce efficacia sanante a un’autorizzazione "ora per allora", essa si pone in contrasto con la struttura preventiva del controllo imposto dalla norma e con la finalità di evitare conflitti di interesse e pregiudizi all’interesse pubblico.
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