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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27715/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa edile)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di merito in cui il confinante di un fondo aveva ottenuto una pronuncia di arretramento di costruzioni ritenute non rispettose delle distanze legali. Nel corso di quel giudizio, parte delle costruzioni era stata venduta a una società terza, che sosteneva di essere pregiudicata dalla sentenza pur non essendo parte del processo originario. Essa propose quindi opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. davanti al Tribunale, evocando le parti del giudizio concluso e anche il Comune che aveva rilasciato la concessione edilizia. Il Tribunale dichiarò l’opposizione inammissibile, ritenendo che la sentenza da opporre fosse ormai quella d’appello, essendo la decisione di primo grado stata impugnata e confermata, e rilevando inoltre la carenza di legittimazione del Comune, non parte del giudizio originario. La Corte d’appello confermò. Nel ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione degli artt. 404, 405, 406 e 354 c.p.c., sostenendo che l’opposizione di terzo era ammissibile anche contro la sentenza di primo grado esecutiva, pur se appellata, e che non poteva pretendersi come unico rimedio l’intervento in appello ex art. 344 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 106 e 331 c.p.c., contestando l’esclusione del Comune e sostenendo che fosse litisconsorte necessario per la questione relativa alla concessione edilizia asseritamente viziata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della Corte territoriale, precisando che l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. può essere proposta anche avverso la sentenza di primo grado esecutiva, pur in pendenza dell’appello, perché la pendenza del gravame non è di per sé ostativa. Tuttavia ha affermato che, se nel frattempo la sentenza d’appello relativa alla medesima decisione di primo grado passa in giudicato prima della definizione dell’opposizione, viene meno l’interesse a coltivare l’opposizione proposta contro la sentenza di primo grado, ormai sostituita dalla decisione d’appello. In questa prospettiva, il dispositivo di rigetto è stato confermato, ma con diversa ragione giuridica. La censura relativa al Comune è rimasta assorbita, perché l’azione principale era divenuta improseguibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune di Pesaro, mentre le spese sono state compensate con gli altri controricorrenti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    consente al terzo pregiudicato di opporsi anche contro una sentenza di primo grado esecutiva, pur se non passata in giudicato, ma solo finché quella decisione resti effettivamente il titolo lesivo rilevante; se interviene il giudicato sulla sentenza d’appello che la sostituisce, viene meno l’interesse all’opposizione proposta contro la sentenza di primo grado.

  • art. 405 c.p.c.

    richiamato insieme alla disciplina dell’opposizione di terzo quale quadro normativo del rimedio esperito.

  • art. 406 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma disciplinante il rimedio di opposizione di terzo.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne fondi la decisione in modo autonomo.

  • art. 344 c.p.c.

    è una facoltà del terzo leso, non un rimedio esclusivo; se non esercitata, non preclude l’opposizione di terzo.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo perché conforme a diritto.

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la chiamata del Comune quale soggetto terzo che avrebbe dovuto partecipare al giudizio.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’integrità del contraddittorio rispetto al Comune.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è esperibile anche contro una sentenza di primo grado esecutiva, pur se sia pendente l’appello contro la medesima decisione, perché il rimedio tutela il terzo rispetto al rischio di esecuzione della sentenza ancora operante.
  • La pendenza del giudizio di appello non rende improponibile l’opposizione di terzo; i due rimedi possono coesistere in autonomia, ma occorre guardare agli effetti dei rispettivi esiti definitivi.
  • Se, prima della decisione sull’opposizione di terzo proposta contro la sentenza di primo grado, passa in giudicato la sentenza d’appello che ha definito il gravame sulla stessa controversia, l’interesse all’opposizione viene meno, poiché la sentenza di primo grado è sostituita da quella d’appello.
  • L’intervento del terzo in appello ex art. 344 c.p.c. è una facoltà alternativa e non un rimedio esclusivo: la mancata utilizzazione dell’intervento non elimina di per sé la proponibilità dell’opposizione di terzo.
  • Quando il giudice di merito rigetta o dichiara inammissibile una domanda per una ragione giuridica non perfettamente corretta ma il dispositivo risulta conforme a diritto, la Corte di cassazione può confermare la decisione correggendone la motivazione ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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