Cassazione Penale, Sentenza n. 40275/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per la correzione di un presunto errore di fatto nella sentenza impugnata: si denunciava che la Corte d'appello e la Cassazione avrebbero travisato la testimonianza di Vincenzo Perdono, che avrebbe spiegato che la rinuncia all'affare con Pietro Antonio Viola dipese da ragioni di convenienza e non dalla conoscenza delle minacce subite da Viola, fatto che, se accertato, avrebbe fatto venir meno il requisito costitutivo del delitto di estorsione. Inoltre si contestava la valutazione della Corte relativa all'assenza di astio personale della persona offesa, richiamando dichiarazioni di Perdono che avrebbero indicato inimicizia verso il ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e in parte precluse, osservando che non si era verificato un "errore percettivo" nella lettura degli atti ma una richiesta di diversa valutazione di merito. La motivazione di merito era stata ricostruita senza travisamenti e fondata su un quadro probatorio ampio (dichiarazioni della persona offesa e di più testi e collaboratori di giustizia). È stata inoltre respinta la censura sull'asserita omissione relativamente all'astio della persona offesa, perché la documentazione dimostrava che l'inimicizia era stata riferita a terzi e non alla persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Definisce l'errore di fatto rettificabile: si tratta di un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbia influito sul processo formativo della volontà e che abbia condotto a una decisione diversa. Esclude dalla nozione gli ordinari giudizi di valore e le diverse valutazioni di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso straordinario, con condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.
art. 416-bis cod. pen. (e comma 1)
Norma che disciplina l'aggravante/centralità della fattispecie mafiosa nelle estorsioni; la Corte ha ritenuto sussistente la natura mafiosa della condotta valorizzando il contesto territoriale e il comune atteggiamento processuale delle parti, integrando così il requisito dell'aggravante.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni)
Principi richiamati per delimitare la nozione di errore di fatto rettificabile: solo errori percettivi (svista/equivoco) influenti sulla decisione, non semplici divergenze di valutazione sulle risultanze probatorie.
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli "errori percettivi" (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è uno strumento per rinnovare la valutazione di merito o per chiedere una diversa ricostruzione probatoria.
- Per avere successo nel ricorso per errore di fatto è necessario individuare con precisione il passaggio erroneamente letto/omesso e dimostrare che tale errore abbia determinato la decisione: contestazioni generiche o richieste di diversa valutazione della credibilità dei testimoni sono normalmente inammissibili.
- Quando la condanna è fondata su un insieme di elementi probatori (dichiarazioni della persona offesa, più testimoni e collaboratori), la contestazione di un singolo elemento testimoniale ha scarso rilievo se non si dimostra che esso era decisivo e isolabile rispetto al complesso probatorio.
- La qualificazione dell'aggravante mafiosa può essere fondata anche sulla valutazione del contesto territoriale e sul comportamento processuale delle parti (es. tentativo di minimizzazione), non solo su un elemento probatorio unico.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; va quindi ben valutata la fondatezza del motivo prima di proporre il rimedio straordinario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40245/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40247/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40248/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40250/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40251/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →