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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32492/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/04/2025 che ha rigettato le istanze di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà. Il ricorrente, tramite difensore, contestava: vizio di motivazione e violazione di legge per aver valorizzato impropriamente le informazioni degli organi di polizia e i precedenti penali senza verificarne la consistenza; mancata considerazione degli elementi positivi contenuti nella relazione dei servizi sociali e nella memoria della difesa; mancata audizione della dott.ssa Maria Sironi; assenza di motivazione specifica sul diniego della semilibertà nonostante rinvio disposto per accertare la disponibilità lavorativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizi di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per un nuovo giudizio, invitando il giudice di merito a motivare specificamente l'incidenza delle informazioni di polizia, a valutare compiutamente le risultanze positive del trattamento e delle relazioni dei servizi sociali (Uepe, trattamento carcerario, disponibilità lavorativa) e a fornire adeguata motivazione anche sul rigetto della semilibertà.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Individua i presupposti per l'affidamento in prova; va applicato valutando la prognosi di reinserimento sulla base di elementi concreti e non su automatismi

  • art. 48 ord. pen.

    Regole procedurali connesse all'affidamento; richiede valutazione motivata degli elementi istruttori

  • art. 50 ord. pen. (comma quarto)

    Disciplina la semilibertà: l'ammissione dipende dai progressi del trattamento e dalla verifica della possibilità di graduale reinserimento; richiede valutazione della condotta carceraria e del trattamento rieducativo

  • art. 6 CEDU

    Richiama il diritto a un processo equo; utilizzato per sottolineare l'esigenza di motivazione e di rispettare garanzie procedurali

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e garanzie giurisdizionali rilevanti nella valutazione motivazionale

  • art. 27 Cost.

    Finalità rieducativa della pena richiamata per valutare l'opportunità delle misure alternative

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norme procedurali in materia di impugnazioni e motivazione degli atti, applicata per esigere chiarezza motivazionale

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma sulle decisioni del tribunale di sorveglianza; richiamata in relazione al vizio di motivazione dell'ordinanza

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'impugnazione delle decisioni del tribunale di sorveglianza; quadro procedurale dell'atto impugnato

  • art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione delle notizie di polizia e sui relativi margini di valutazione, con necessità di verifica del contenuto e della consistenza

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza deve motivare specificamente l'incidenza delle informazioni di polizia: non bastano riferimenti generici, occorre spiegare a cosa si riferiscono le segnalazioni e come influiscono sulla prognosi
  • Le risultanze positive dell'Uepe, della relazione dei servizi sociali e della condotta carceraria vanno valutate concretamente e ponderate insieme ai precedenti, senza automatismi negativi legati alla gravità del reato o ai precedenti penali
  • L'assenza di confessione non può di per sé comportare una prognosi negativa; non è necessaria la completa revisione critica del passato perché sia concessa una misura alternativa, ma deve emergere almeno un avvio di processo rieducativo
  • In caso di diniego della semilibertà il provvedimento deve contenere motivazione specifica, anche con riguardo alle condizioni pratiche di reinserimento (es. disponibilità lavorativa accertata)
  • Se la motivazione è carente il giudice superiore annulla e rinvia per nuovo esame: la Corte non sostituisce il giudizio ma impone al giudice di merito di applicare correttamente i criteri di valutazione
  • Nel valutare l'idoneità alle misure alternative il giudice deve bilanciare tutti gli elementi: tipologia del reato, precedenti, informativa di polizia, condotta successiva e prospettive concrete di reinserimento

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