Sentenza del 22/03/2017 n. 7276 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che la rettifica dei ricavi fosse fondata su percentuali di ricarico e di resa media al macello non univoche, non adeguatamente riferite alla specifica realtà aziendale e basate, in modo sostanziale, sugli studi di settore. Ha inoltre denunciato un'insufficiente motivazione della sentenza e una violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo di aver fornito elementi contrari, tra cui la diversa natura del bestiame commercializzato, le differenti percentuali di resa e i ridotti margini di guadagno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la valutazione della Commissione Tributaria Regionale. In presenza di una contabilità ritenuta inattendibile, l'Ufficio poteva procedere alla rettifica del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, anche mediante presunzioni. Secondo la Corte, il contribuente non ha fornito una prova contraria idonea a superare la ricostruzione dell'Ufficio. Gli elementi relativi alle caratteristiche degli animali, alle percentuali di resa e ai margini di guadagno sono stati esaminati ma ritenuti non coordinati, irrilevanti o comunque insufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente la rettifica del reddito d'impresa mediante presunzioni quando la contabilità risulta inattendibile.
La norma è stata interpretata nel senso che l'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente i ricavi non dichiarati, anche sulla base di elementi presuntivi, quando la contabilità aziendale non offre adeguate garanzie di attendibilità.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Gli elementi presuntivi possono fondare l'accertamento purché siano utilizzati nell'ambito di una ricostruzione motivata e coerente.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale deve ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti.
La Corte ha ritenuto che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio fossero sufficientemente idonee e che il contribuente non avesse fornito elementi contrari capaci di neutralizzarle.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi idonei a fondare la maggiore pretesa fiscale, grava sul contribuente l'onere di dimostrare concretamente l'infondatezza della ricostruzione.
Art. 53 Cost.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio della capacità contributiva è stato richiamato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto violato dalla decisione basata sulla ricostruzione presuntiva dei ricavi.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Vizio di motivazione della sentenza.
La Corte ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse indicato gli elementi esaminati e le ragioni per cui li aveva giudicati insufficienti.
Massime di principio
- Quando la contabilità viene ritenuta inattendibile, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente i ricavi anche mediante presunzioni e dati medi di settore, purché la ricostruzione sia motivata e riferita agli elementi disponibili.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente le percentuali utilizzate dall'Ufficio o a richiamare margini di guadagno ridotti: deve produrre una prova analitica, coerente e documentata della specifica realtà aziendale.
- Gli studi di settore o gli indici medi non sono necessariamente decisivi da soli, ma possono concorrere alla ricostruzione presuntiva se integrati con ulteriori elementi e se il contribuente non dimostra la non applicabilità dei dati alla propria attività.
- La valutazione della documentazione e dell'idoneità delle presunzioni appartiene al giudice di merito; in sede di legittimità non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, salvo effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
- Per superare un accertamento presuntivo occorre collegare puntualmente ogni elemento difensivo ai fatti contestati, spiegando con documenti verificabili perché rese, ricarichi, tipologia dei beni o condizioni locali rendano inattendibile la ricostruzione dell'Ufficio.
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