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Sentenza

Sentenza n. 2658/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202514183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la successiva attivazione da parte dell'Amministrazione del procedimento richiesto dal ricorrente soddisfa la pretesa oggetto del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere, anche quando non sia ancora stato adottato il provvedimento finale.
  • La fissazione dell'appuntamento presso la competente sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto e può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio proposto contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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