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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 1132 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Valore del bene ai fini dell'imposta di registro determinante plusvalenza ai fini Irpef - Costi inerenti al bene - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata la deducibilità, dalla plusvalenza immobiliare, delle spese di ristrutturazione effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate. La deduzione spetta ai comproprietari pro quota, secondo le percentuali indicate nell'atto pubblico di vendita. Non assumono rilievo, ai fini della ripartizione, accordi successivi o comportamenti di fatto difformi dall'atto pubblico.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della plusvalenza immobiliare ai fini IRPEF in caso di vendita di un immobile posseduto in comunione. In particolare, si discute della deducibilità dei costi sostenuti per la ristrutturazione e dell'onere della prova relativo a tali spese. La sentenza riconosce rilevanza alle spese incrementative documentate mediante fatture quietanzate, anche se i relativi pagamenti non sono stati effettuati con strumenti tracciabili. La deduzione deve essere imputata a ciascun cedente in proporzione alla quota di proprietà risultante dall'atto pubblico di cessione.

Norme richiamate

  • Norme in materia di plusvalenze immobiliari ai fini IRPEF

    Nel calcolo della plusvalenza imponibile possono essere sottratte dal corrispettivo di vendita le spese inerenti e incrementative sostenute per il bene, purché adeguatamente documentate.

  • Norme in materia di imposta di registro

    Il valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro può assumere rilievo nella ricostruzione del valore di cessione rilevante per la plusvalenza IRPEF, ma la determinazione della plusvalenza deve comunque considerare i costi inerenti deducibili.

Massime di principio

  • Le spese di ristrutturazione possono ridurre la plusvalenza imponibile se sono effettivamente inerenti al bene ceduto e risultano adeguatamente documentate, ad esempio tramite fatture quietanzate.
  • L'assenza di pagamenti tracciabili non esclude automaticamente la deducibilità, purché la spesa e il relativo pagamento siano dimostrati con altri elementi probatori attendibili.
  • In caso di immobile in comunione, costi e plusvalenza devono essere ripartiti tra i cedenti secondo le quote di proprietà risultanti dall'atto pubblico di cessione.
  • Accordi privati, dichiarazioni o comportamenti successivi non possono normalmente modificare, ai fini fiscali, la ripartizione formalmente risultante dall'atto pubblico.
  • È opportuno conservare fatture, quietanze, contratti e ogni altra prova dell'effettivo sostenimento delle spese, collegandoli chiaramente all'immobile venduto.

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