Cassazione Penale, Sentenza n. 9146/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rinvio pregiudiziale odierno per decisione sulla competenza per territorio nel procedimento penale a carico di Ionela Ramona Gagea, Alessandro Monti e Ilaria Montisci per reati tributari (art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000). Il GUP di Bolzano aveva sollevato dubbio di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, evocando il locus commissi delicti nelle dichiarazioni fiscali e nell'emissione delle fatture (Roma), nonche la connessione con reati piu gravi contestati ad altri soggetti (autoriciclaggio, art. 416 c.p.) ritenuti commessi in Roma. I difensori di Gagea e Monti avevano eccepito l'incompetenza e il PM si era associato richiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per chiarire la questione. Il Procuratore Generale in Cassazione aveva chiesto di dichiarare l'inammissibilita del rinvio per mancanza di reale incertezza sulla competenza.
La decisione
La Corte ha risolto il rinvio pregiudiziale affermando la competenza per territorio del Tribunale di Bolzano. La Corte ha ritenuto che la rimessione riguardasse esclusivamente i reati fiscali di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 e che l'ordinanza di rimessione non avesse dimostrato in modo concreto il rapporto di connessione con altri reati piu gravi o elementi idonei a radicare la competenza a favore del Tribunale di Roma. Le affermazioni sulla commissione di autoriciclaggio e sul luogo di invio di ordini di trasferimento via strumenti informatici erano considerate assertive e insufficienti, cosi come la sola sede legale delle societa non prova che le fatture siano state emesse o le dichiarazioni presentate in Roma. In assenza di elementi ulteriori, la competenza per territorio si determina quale luogo di accertamento dei reati tributari ai sensi dell'art. 18, primo comma, d.lgs. n. 74/2000, dunque Tribunale di Bolzano. Gli atti sono restituiti al Tribunale di Bolzano per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
Regola il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: ammissibile quando il giudice ha un dubbio non manifestamente infondato sulla competenza e la questione non e fittizia o meramente esplorativa.
art. 18, primo comma, d.lgs. n. 74/2000
Criterio per la determinazione della competenza territoriale nei reati tributari: prevale il luogo di accertamento dei reati fiscali quando non emergono elementi certi che colleghino la commissione a diverso luogo.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Configura il reato connesso alle dichiarazioni fiscali fraudolente; la Corte osserva che il luogo di presentazione della dichiarazione rileva ai fini del luogo di consumazione, ma non puo essere presunto sulla base della sola sede legale della societa.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Regola l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la sola circostanza che la societa abbia sede legale in un luogo non determina automaticamente il luogo di emissione delle fatture.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato; la sua presenza nei capi non e di per se idonea a decidere la competenza territoriale senza un chiaro rapporto con i reati per i quali si procede.
art. 416 cod. pen.
Associazione a delinquere: la Corte rileva che la mera sede di alcune societa o la residenza di alcuni associati non sono sufficienti, senza ulteriori elementi, per individuare il luogo in cui si e perfezionato il pactum sceleris o dove si svolge la direzione delle attivita criminose.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023
Principio che la questione di competenza rimessa alla Corte deve essere reale e non fittizia; il giudice remittente deve avere esaminato le alternative senza pervenire a soluzione univoca.
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale e ammissibile solo se il dubbio di competenza e reale e non manifestamente infondato; il giudice remittente deve aver esaminato le alternative senza decisione univoca.
- Per spostare la competenza verso un diverso foro sulla base della connessione con altri reati e necessario che la connessione emerga chiaramente dagli atti o dall'ordinanza: mere asserzioni non bastano.
- La sede legale di una societa non determina automaticamente il luogo di emissione di fatture o di presentazione di dichiarazioni fiscali; occorrono elementi probatori specifici che colleghino la condotta a quel luogo.
- Gli atti compiuti mediante strumenti informatici non consentono di per se identificare il luogo di collocazione del comportamento senza elementi che indichino dove effettivamente sia stato disposto l'ordine.
- Nei reati tributari, in assenza di elementi contrari, il criterio del luogo di accertamento previsto dall'art. 18 d.lgs. 74/2000 puo determinare la competenza territoriale.
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