Cassazione Civile, Ordinanza n. 14463/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, per un gruppo di ex LSU impiegati dal 1998/1999 in attività di pubblica utilità presso enti locali e successivamente coinvolti nei processi di esternalizzazione dei servizi scolastici, del diritto alla stabilizzazione nei ruoli del MIUR, alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera e al pagamento delle differenze retributive connessi all'anzianità maturata dal 2001. La Corte d'appello aveva escluso che tali rapporti potessero essere assimilati al pubblico impiego e aveva ritenuto non applicabili le norme richiamate dai ricorrenti per il transito nei ruoli statali. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi: 1) violazioni di legge e vizi motivazionali per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la loro posizione come LSU a carattere assistenziale, ignorando documenti e circostanze che avrebbero dimostrato un rapporto di lavoro subordinato e l'effettivo utilizzo da parte dello Stato; 2) violazione della disciplina sul reclutamento pubblico e sul lavoro a termine, sostenendo che per le mansioni svolte non fosse necessario il concorso pubblico e che dovesse operare la normativa europea sul contratto a termine; 3) violazione della medesima disciplina e della direttiva 1999/70/CE, lamentando anche il mancato riconoscimento del risarcimento del danno per la reiterazione dei rapporti e per la disparità di trattamento rispetto al personale ATA; 4) violazione di norme interne e dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, assumendo che la pubblica amministrazione avesse l'obbligo di procedere alla stabilizzazione dopo anni di precariato. Nella memoria depositata in cassazione i ricorrenti hanno inoltre dichiarato di essere stati stabilizzati con decorrenza giuridica ed economica dal 1 marzo 2020, chiedendo di insistere solo per il riconoscimento dell'anzianità e, in subordine, del danno, con cessazione della materia del contendere nel resto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prospettata cessazione parziale della materia del contendere non potesse essere accolta, poiché la sola allegazione unilaterale della stabilizzazione non equivaleva a un accordo tra le parti né eliminava automaticamente l'interesse a decidere. Nel merito dei motivi, la Corte ha rilevato, per i primi tre, la carenza di specificità e la promiscuità tra doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali, nonché la mancata puntuale individuazione delle affermazioni di diritto della sentenza impugnata da censurare. Ha inoltre osservato che le censure miravano in sostanza a contestare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto ai motivi diretti contro la mancata trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, la Corte li ha ritenuti comunque inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della dedotta stabilizzazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte evidenzia però che la censura non è specifica e non confronta il decisum
art. 113 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate; non supera il difetto di specificità del motivo
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte osserva che il motivo è confuso e promiscuo
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate; non viene adeguatamente correlato alla sentenza impugnata
art. 132 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte rileva l'inammissibilità delle censure per difetto di specificità
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'onere di specificità impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarle con la sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge deve essere specificamente dedotta con confronto tra norma e ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non può essere utilizzato in modo promiscuo con la violazione di legge; il vecchio vizio di motivazione non è più configurabile nel testo vigente
legge n. 468/1997
richiamata dai ricorrenti a fondamento della pretesa stabilizzatoria
L. n. 124/1999, art. 8
la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità perché il transito riguardava personale di ruolo dipendente dagli enti locali
legge n. 388/2000, art. 78
richiamata dai ricorrenti nel primo motivo, senza specifica argomentazione decisiva accolta dalla Corte
d.lgs. n. 81/2000
richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla disciplina del rapporto a termine
d.m. n. 65/2001
richiamato per descrivere i processi di terziarizzazione dei servizi scolastici in cui i lavoratori furono coinvolti
art. 2094 c.c.
invocato per sostenere la natura subordinata del rapporto; la censura è ritenuta non specifica
legge reg. n. 24/2000
richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa di stabilizzazione
legge reg. n. 21/2003
richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa di stabilizzazione
legge reg. n. 17/2004
richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa di stabilizzazione
legge reg. n. 16/2006
richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa di stabilizzazione
d.lgs. n. 165/2001
richiamato quanto al reclutamento nel pubblico impiego e al concorso pubblico; la Corte segnala però l'inammissibilità delle censure
d.lgs. n. 368/2001
invocato per la trasformazione dei rapporti a termine e la stabilizzazione; la censura è dichiarata inammissibile
art. 16 L. n. 56/1987
richiamato in relazione al reclutamento del personale, senza un adeguato confronto con la sentenza impugnata
art. 97 Cost.
invocato per sostenere la necessità o meno del concorso pubblico nel reclutamento
direttiva 1999/70/CE
richiamata per la disciplina del lavoro a termine e la pretesa conversione/stabilizzazione
art. 20 d.lgs. n. 75/2017
invocato come base della stabilizzazione del personale precario; la Corte non ne esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse sui profili di conversione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge richiede un confronto puntuale tra la norma asseritamente violata e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; non è sufficiente un elenco indistinto di norme invocate.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi ancora configurabili.
- È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza consentire di distinguere le ragioni delle diverse doglianze.
- La dichiarazione unilaterale di sopravvenuta stabilizzazione del rapporto può incidere sull'interesse a coltivare le censure sulla mancata conversione o stabilizzazione, ma non determina da sola la cessazione della materia del contendere in assenza di un effettivo accordo o di una non contestazione reciproca sul diritto sostanziale.
- La pretesa di ottenere in cassazione il riconoscimento dell'anzianità o di differenze retributive presuppone che la censura si confronti effettivamente con la ratio decidendi della sentenza di merito; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
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