Cassazione Penale, Sentenza n. 29216/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per una pluralità di reati tributari, ritenendoli estinti per prescrizione. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto abrogato l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 a seguito del d.lgs. n. 173 del 2024, con conseguente erronea applicazione di un termine massimo prescrizionale di sei anni anziché di otto anni. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata per i capi D), E), H), N), O) e S).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 fosse ancora vigente, poiché l'abrogazione del d.lgs. n. 74 del 2000 da parte del d.lgs. n. 173 del 2024 non è ancora efficace e, in ogni caso, la nuova disciplina riproduce integralmente la precedente, con continuità normativa e invariato termine prescrizionale. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente al capo E) per il reato commesso il 29/05/2016, perché già prescritto, e annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per i capi D), H), N), O), S) e per il capo E) limitatamente al fatto del 30/12/2017, perché per tali reati la prescrizione non era maturata.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Disposizione incriminatrice richiamata per diverse condotte di omessa dichiarazione contestate nei capi D), E), N) e O); la Corte la considera ancora rilevante ai fini della verifica della prescrizione e non estinta nei fatti non ancora prescritti.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Disposizione incriminatrice richiamata per le condotte contestate nei capi H) e S); la Corte ritiene che tali reati non siano prescritti.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte afferma che la norma è ancora in vigore e che il termine di prescrizione non è stato ridotto; vi è continuità normativa con la disciplina successiva e il termine resta invariato.
d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173
Il decreto è richiamato come fonte che avrebbe abrogato il d.lgs. n. 74 del 2000, ma la Corte precisa che la sua entrata in vigore è differita al 1° gennaio 2027.
d.l. 31 dicembre 2025, n. 200
È richiamato come norma che differisce l'entrata in vigore del d.lgs. n. 173 del 2024 al 1° gennaio 2027.
art. 93 d.lgs. n. 173 del 2024
La Corte osserva che riproduce esattamente l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, determinando perfetta continuità normativa.
Massime di principio
- Quando una disposizione incriminatrice o di disciplina della prescrizione è formalmente abrogata da una riforma non ancora efficace, il giudice deve continuare ad applicare la disciplina previgente sino all'entrata in vigore della nuova normativa.
- La continuità normativa tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta impedisce di ritenere modificato il termine prescrizionale quando il nuovo testo riproduce sostanzialmente quello precedente.
- In presenza di più reati o di più fatti nell'ambito dello stesso capo, la verifica della prescrizione deve essere svolta separatamente per ciascuna condotta, potendo alcuni fatti risultare prescritti e altri no.
- L'erronea applicazione del regime prescrizionale integra violazione di legge deducibile in cassazione e può condurre ad annullamento parziale della sentenza impugnata.
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