Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29216/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per una pluralità di reati tributari, ritenendoli estinti per prescrizione. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto abrogato l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 a seguito del d.lgs. n. 173 del 2024, con conseguente erronea applicazione di un termine massimo prescrizionale di sei anni anziché di otto anni. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata per i capi D), E), H), N), O) e S).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 fosse ancora vigente, poiché l'abrogazione del d.lgs. n. 74 del 2000 da parte del d.lgs. n. 173 del 2024 non è ancora efficace e, in ogni caso, la nuova disciplina riproduce integralmente la precedente, con continuità normativa e invariato termine prescrizionale. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente al capo E) per il reato commesso il 29/05/2016, perché già prescritto, e annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per i capi D), H), N), O), S) e per il capo E) limitatamente al fatto del 30/12/2017, perché per tali reati la prescrizione non era maturata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione incriminatrice richiamata per diverse condotte di omessa dichiarazione contestate nei capi D), E), N) e O); la Corte la considera ancora rilevante ai fini della verifica della prescrizione e non estinta nei fatti non ancora prescritti.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione incriminatrice richiamata per le condotte contestate nei capi H) e S); la Corte ritiene che tali reati non siano prescritti.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte afferma che la norma è ancora in vigore e che il termine di prescrizione non è stato ridotto; vi è continuità normativa con la disciplina successiva e il termine resta invariato.

  • d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173

    Il decreto è richiamato come fonte che avrebbe abrogato il d.lgs. n. 74 del 2000, ma la Corte precisa che la sua entrata in vigore è differita al 1° gennaio 2027.

  • d.l. 31 dicembre 2025, n. 200

    È richiamato come norma che differisce l'entrata in vigore del d.lgs. n. 173 del 2024 al 1° gennaio 2027.

  • art. 93 d.lgs. n. 173 del 2024

    La Corte osserva che riproduce esattamente l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, determinando perfetta continuità normativa.

Massime di principio

  • Quando una disposizione incriminatrice o di disciplina della prescrizione è formalmente abrogata da una riforma non ancora efficace, il giudice deve continuare ad applicare la disciplina previgente sino all'entrata in vigore della nuova normativa.
  • La continuità normativa tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta impedisce di ritenere modificato il termine prescrizionale quando il nuovo testo riproduce sostanzialmente quello precedente.
  • In presenza di più reati o di più fatti nell'ambito dello stesso capo, la verifica della prescrizione deve essere svolta separatamente per ciascuna condotta, potendo alcuni fatti risultare prescritti e altri no.
  • L'erronea applicazione del regime prescrizionale integra violazione di legge deducibile in cassazione e può condurre ad annullamento parziale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.