Cassazione Penale, Sentenza n. 918/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza di condanna per rapina aggravata sulla base di nuovi elementi tecnici: fotografie dei reperti e delle sette impronte papillari rilevate dal RACIS-RIS di Parma (cinque impronte su una confezione di barrette di cioccolata e una su una bottiglia di plastica contenente residui di liquido infiammabile) che non risultano riconducibili ai due imputati né al terzo soggetto già indicato; nonché un assetto genotipico misto dalla imboccatura della bottiglia attribuito a due soggetti maschi. I ricorrenti sostenevano che tali elementi, se valutati, avrebbero dimostrato la presenza di almeno cinque autori della rapina (contrasto con la precedente conclusione di quattro), mettendo in dubbio l'attendibilità del riconoscimento fotografico del teste e rendendo possibile il proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente alle ragioni esposte: ha ritenuto che la Corte di appello di Ancona abbia omesso una motivazione adeguata in relazione ai nuovi elementi dedotti (in particolare le impronte papillari non valutate dai giudici di merito) e abbia quindi erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione senza esaminare la novità e la potenziale decisività del novum. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla stessa Corte di appello per il rinnovato giudizio relativo alla fase rescissoria, con la preliminare verifica sulla non manifesta infondatezza della richiesta.
Norme richiamate
art. 636 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al decreto di citazione a giudizio in sede di revisione; la Corte territoriale aveva emesso il decreto ai sensi di questa norma
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ricorda che per la ammissibilità della revisione sono rilevanti le prove sopravvenute o non valutate nei precedenti giudizi; le nuove prove devono essere valutate nella loro novità e potenziale decisività
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme richiamate come possibili esiti del giudizio rescissorio (criteri e effetti del proscioglimento se le nuove prove, con il riesame, giustificano l'assoluzione)
art. 634, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte specifica che la fattispecie non rientra nell'applicazione dell'art. 634, comma 2, e pertanto dispone l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per il giudizio rescissorio
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e Sezioni semplici richiamate)
Richiamati precedenti che stabiliscono i criteri per la valutazione preliminare in sede di revisione: il giudice deve valutare astrattamente l'idoneità del novum a provocare l'assoluzione e può dichiarare inammissibile la richiesta solo se manca novità o idoneità a produrre il proscioglimento; inoltre non è consentito omettere la valutazione di elementi nuovi non esaminati
Massime di principio
- In sede di revisione il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente l'esistenza dei requisiti di novità e decisività degli elementi dedotti; una valutazione generica o l'omissione di considerazione di prove nuove può determinare l'annullamento della decisione
- Le prove tecniche (impronte papillari, esami biomolecolari/DNA) non vanno considerate automaticamente 'esplorative': se già acquisite o documentate e non valutate dai giudici precedenti, possono costituire novità idonea a compromettere il giudicato
- La valutazione preliminare in sede di ammissibilità è astratta: il giudice deve stabilire se, in ipotesi di accertamento positivo del novum, la risultante combinazione delle prove potrebbe far decadere la condanna
- Se la Corte di appello dichiara inammissibile la revisione senza aver valutato puntualmente i nuovi elementi, la Cassazione può annullare e rinviare (o trasmettere alla stessa Corte per la fase rescissoria) per un corretto esame
- Quando la prova dominante è una testimonianza o un riconoscimento fotografico, nuovi elementi che incidono direttamente sulla composizione dei soggetti coinvolti (es. impronte non riconducibili) possono essere considerati potenzialmente decisivi e non meramente esplorativi
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