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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37585/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario della riscossione)

La controversia

La società ha impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo recante una cartella di pagamento per IVA dell’anno 2013, assumendo che la cartella presupposta non le fosse mai stata notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’agente della riscossione aveva sostenuto la regolarità della notifica via PEC della cartella e la conseguente tardività/inammissibilità dell’impugnazione, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendo valida la notifica telematica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’impugnazione; 2) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973 e delle norme sulla notificazione telematica, sostenendo l’invalidità della notifica via PEC eseguita da un indirizzo non ufficiale e non riferibile con certezza al soggetto legittimato; 3) violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 25 d.P.R. 602/1973, contestando la corretta notifica della cartella e la tempestività dell’azione di riscossione; 4) violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 in punto spese, per la condanna della contribuente anche per il primo grado nonostante la mancata costituzione dell’agente della riscossione in CTP.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, poiché l’oggetto dell’impugnazione era un estratto di ruolo, trovasse applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973: nei giudizi pendenti l’interesse ad agire va verificato alla luce della nuova disciplina e, nei casi di contestazione di ruoli/cartelle/intimazioni non notificate o invalide, l’interesse processuale deve essere specificamente dimostrato. Nel caso concreto, la Corte ha considerato corretta, sebbene per ragioni diverse da quelle della CTR, la conclusione di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate, perché la norma sopravvenuta e la pronuncia delle Sezioni Unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla tempestività dell’impugnazione nel processo tributario

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    richiamato in relazione alla notifica della cartella di pagamento e ai suoi effetti

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato tra le norme sulla notificazione della cartella di pagamento

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato in tema di notificazione degli atti tributari

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato quale norma generale sulle notificazioni, in combinazione con la disciplina speciale della notifica telematica

  • art. 3-bis L. 53/1994

    richiamato per la notificazione in proprio via PEC

  • art. 16-ter d.l. 179/2012

    richiamato in tema di notificazioni telematiche

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la sanatoria/nullità delle notifiche e per sostenere, nel ragionamento della Corte, la irrilevanza delle doglianze una volta escluso l’interesse ad agire

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato per la regolazione delle spese nei giudizi tributari

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    la disposizione, introdotta nel 2021, seleziona specifici casi in cui la mancata o invalida notifica della cartella fa nascere l’interesse ad agire; incide sulla decisione e si applica anche ai processi pendenti

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    norma introduttiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973

  • l. 215/2021

    legge di conversione del d.l. 146/2021

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documenti in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto l’estratto di ruolo, l’interesse ad agire non si valuta in astratto ma in rapporto alla disciplina vigente al momento della decisione, anche se sopravvenuta nel corso del processo.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 seleziona i casi in cui la mancata o invalida notificazione della cartella determina di per sé interesse a ricorrere; fuori da tali casi, il contribuente deve dimostrare uno specifico bisogno di tutela.
  • Nei giudizi pendenti, l’interesse ad agire derivante dalla nuova disciplina deve essere allegato e provato nei modi processualmente consentiti, anche mediante rimessione in termini nei gradi di merito o deposito documentale in cassazione nei limiti dell’art. 372 c.p.c.
  • Quando la decisione di merito raggiunge il risultato corretto, la Cassazione può confermarla anche correggendone la motivazione ai sensi del principio della cd. ‘motivazione corretta’.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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