Cassazione Civile, Ordinanza n. 37585/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario della riscossione)
La controversia
La società ha impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo recante una cartella di pagamento per IVA dell’anno 2013, assumendo che la cartella presupposta non le fosse mai stata notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’agente della riscossione aveva sostenuto la regolarità della notifica via PEC della cartella e la conseguente tardività/inammissibilità dell’impugnazione, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendo valida la notifica telematica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’impugnazione; 2) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973 e delle norme sulla notificazione telematica, sostenendo l’invalidità della notifica via PEC eseguita da un indirizzo non ufficiale e non riferibile con certezza al soggetto legittimato; 3) violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 25 d.P.R. 602/1973, contestando la corretta notifica della cartella e la tempestività dell’azione di riscossione; 4) violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 in punto spese, per la condanna della contribuente anche per il primo grado nonostante la mancata costituzione dell’agente della riscossione in CTP.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, poiché l’oggetto dell’impugnazione era un estratto di ruolo, trovasse applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973: nei giudizi pendenti l’interesse ad agire va verificato alla luce della nuova disciplina e, nei casi di contestazione di ruoli/cartelle/intimazioni non notificate o invalide, l’interesse processuale deve essere specificamente dimostrato. Nel caso concreto, la Corte ha considerato corretta, sebbene per ragioni diverse da quelle della CTR, la conclusione di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate, perché la norma sopravvenuta e la pronuncia delle Sezioni Unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla tempestività dell’impugnazione nel processo tributario
art. 25 d.P.R. 602/1973
richiamato in relazione alla notifica della cartella di pagamento e ai suoi effetti
art. 26 d.P.R. 602/1973
richiamato tra le norme sulla notificazione della cartella di pagamento
art. 60 d.P.R. 600/1973
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari
art. 137 c.p.c.
richiamato quale norma generale sulle notificazioni, in combinazione con la disciplina speciale della notifica telematica
art. 3-bis L. 53/1994
richiamato per la notificazione in proprio via PEC
art. 16-ter d.l. 179/2012
richiamato in tema di notificazioni telematiche
art. 156 c.p.c.
richiamato per la sanatoria/nullità delle notifiche e per sostenere, nel ragionamento della Corte, la irrilevanza delle doglianze una volta escluso l’interesse ad agire
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per la regolazione delle spese nei giudizi tributari
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
la disposizione, introdotta nel 2021, seleziona specifici casi in cui la mancata o invalida notifica della cartella fa nascere l’interesse ad agire; incide sulla decisione e si applica anche ai processi pendenti
art. 3-bis d.l. 146/2021
norma introduttiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973
l. 215/2021
legge di conversione del d.l. 146/2021
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 372 c.p.c.
richiamato per il deposito di documenti in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto l’estratto di ruolo, l’interesse ad agire non si valuta in astratto ma in rapporto alla disciplina vigente al momento della decisione, anche se sopravvenuta nel corso del processo.
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 seleziona i casi in cui la mancata o invalida notificazione della cartella determina di per sé interesse a ricorrere; fuori da tali casi, il contribuente deve dimostrare uno specifico bisogno di tutela.
- Nei giudizi pendenti, l’interesse ad agire derivante dalla nuova disciplina deve essere allegato e provato nei modi processualmente consentiti, anche mediante rimessione in termini nei gradi di merito o deposito documentale in cassazione nei limiti dell’art. 372 c.p.c.
- Quando la decisione di merito raggiunge il risultato corretto, la Cassazione può confermarla anche correggendone la motivazione ai sensi del principio della cd. ‘motivazione corretta’.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →