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Sentenza

Sentenza n. 2132/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 3866/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 19.5.2025.

Giustizia amministrativa202506538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per un valore complessivo di euro 1.500,00. La sentenza non era stata impugnata dal Ministero ed era stata notificata per l'esecuzione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha rilevato il rispetto dei termini processuali, nonché l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante l'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. È stata disposta anche la nomina preventiva di un commissario ad acta, individuato nel titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà curare anche gli adempimenti contabili e di pagamento necessari; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi si conformi.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso inutilmente.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica del docente, la cui attribuzione costituisce la modalità di esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Impone, nella determinazione dell'astreinte, una valutazione di non manifesta iniquità e consente la fissazione di criteri temporali e di un limite massimo.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il titolare nominato commissario ad acta.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al decisum.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare nell'esercizio del potere in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, assegnandogli un termine ulteriore e attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari al pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e può essere assoggettata a un tetto massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto, per evitare che la funzione compulsiva si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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