Sentenza del 23/03/2017 n. 527 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - avviso di iscrizione ipotecaria - notifica dell'avviso di accertamento presupposto - onere della prova - grava sull'Agente della riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto il ricorso limitatamente all'importo riferito alla pretesa erariale e ha annullato l'iscrizione ipotecaria per tale parte. È stato inoltre precisato che, dopo l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice tributario non può ordinare a una parte di depositare documenti che erano nella sua disponibilità e che essa avrebbe dovuto produrre tempestivamente per adempiere al proprio onere probatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria, sostenendo l'inesistenza o comunque la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, relativo alla pretesa erariale. L'Agente della riscossione, pur avendo l'onere di dimostrare la regolare notificazione dell'atto presupposto, non ha prodotto in giudizio la relativa documentazione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
abrogazione dell'art. 7, comma 3
A seguito dell'abrogazione, il giudice tributario non può supplire all'inerzia probatoria di una parte ordinando il deposito di documenti nella sua materiale disponibilità, quando tale parte non li abbia prodotti tempestivamente.
Massime di principio
- Nelle controversie contro un'iscrizione ipotecaria, l'Agente della riscossione deve dimostrare la regolare notifica dell'atto impositivo o esecutivo presupposto, quando tale notifica sia contestata.
- La mancata produzione della relata di notifica o di altra documentazione idonea può comportare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, almeno per la parte collegata alla pretesa non provata.
- Il giudice non può sostituirsi alla parte onerata della prova né ordinare d'ufficio il deposito di documenti che quest'ultima avrebbe dovuto produrre nei termini processuali.
- La decisione può riguardare solo la quota dell'iscrizione ipotecaria direttamente dipendente dalla pretesa per la quale non sia stata dimostrata la notifica dell'atto presupposto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →