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Sentenza

Sentenza del 23/03/2017 n. 527 - Comm. Trib. Prov. Genova

Liti da riscossione - avviso di iscrizione ipotecaria - notifica dell'avviso di accertamento presupposto - onere della prova - grava sull'Agente della riscossione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha accolto il ricorso limitatamente all'importo riferito alla pretesa erariale e ha annullato l'iscrizione ipotecaria per tale parte. È stato inoltre precisato che, dopo l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice tributario non può ordinare a una parte di depositare documenti che erano nella sua disponibilità e che essa avrebbe dovuto produrre tempestivamente per adempiere al proprio onere probatorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria, sostenendo l'inesistenza o comunque la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, relativo alla pretesa erariale. L'Agente della riscossione, pur avendo l'onere di dimostrare la regolare notificazione dell'atto presupposto, non ha prodotto in giudizio la relativa documentazione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    abrogazione dell'art. 7, comma 3

    A seguito dell'abrogazione, il giudice tributario non può supplire all'inerzia probatoria di una parte ordinando il deposito di documenti nella sua materiale disponibilità, quando tale parte non li abbia prodotti tempestivamente.

Massime di principio

  • Nelle controversie contro un'iscrizione ipotecaria, l'Agente della riscossione deve dimostrare la regolare notifica dell'atto impositivo o esecutivo presupposto, quando tale notifica sia contestata.
  • La mancata produzione della relata di notifica o di altra documentazione idonea può comportare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, almeno per la parte collegata alla pretesa non provata.
  • Il giudice non può sostituirsi alla parte onerata della prova né ordinare d'ufficio il deposito di documenti che quest'ultima avrebbe dovuto produrre nei termini processuali.
  • La decisione può riguardare solo la quota dell'iscrizione ipotecaria direttamente dipendente dalla pretesa per la quale non sia stata dimostrata la notifica dell'atto presupposto.

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