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Sentenza

Sentenza n. 9773/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - della graduatoria finale di merito, pubblicata il 7 maggio 2024, per le riserve dei posti di cui all’art. 1, c.1, lett. b) del bando (decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 2 maggio 2023) con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti (doc, 3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202407305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nella parte in cui non includeva i ricorrenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale di merito pubblicata il 7 maggio 2024, relativa alle riserve di posti previste dall’art. 1, comma 1, lettera b), del bando del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Chiedevano l’annullamento della graduatoria nella parte in cui non riportava i loro nominativi, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non emergono ulteriori motivi di legittimità specificamente dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore relativa alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ricorrenti alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità della graduatoria né sono stati valutati i motivi sostanziali di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, ritenendo equo tale esito in considerazione dell’andamento e dell’esito in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione in rito del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati delle parti.

  • art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso

    Disposizione del bando relativa alle riserve di posti, nell’ambito delle quali era stata impugnata la graduatoria.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara o fa dichiarare dal difensore la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando l’andamento e l’esito in rito della controversia rendano equa tale soluzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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