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Sentenza

Sentenza n. 13043/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 Dlgs 159/2011 conosciuta il 23 aprile 2026;

Giustizia amministrativa202606781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, adottata dopo la definitività della confisca dell'immobile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui l'ANBSC gli aveva ordinato di liberare un immobile confiscato, deducendo censure riferite all'illegittimità della confisca, al difetto di motivazione dell'ordinanza e all'omessa partecipazione procedimentale. L'immobile era stato concesso in locazione dall'amministratore giudiziario alla ditta individuale del ricorrente, con clausola risolutiva espressamente collegata alla definitività della confisca. Il Collegio ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di legittimazione attiva, osservando che l'ordine di liberazione era personale e diretto al titolare della ditta individuale, mentre la lesione del diritto reale sul bene derivava dalla confisca, disposta dall'autorità giudiziaria ordinaria e divenuta definitiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. L'ordinanza di sgombero incideva esclusivamente sulla posizione del soggetto destinatario dell'ordine personale di liberazione, individuato nel titolare della ditta individuale conduttrice, e non sulla posizione reale del ricorrente. La lesione del diritto reale derivava invece dalla confisca, che non era stata adottata dall'ANBSC ma dall'autorità giudiziaria ordinaria con provvedimenti passati in giudicato; le relative doglianze avrebbero dovuto essere proposte davanti al giudice ordinario competente. Il TAR ha inoltre rilevato, in via ulteriore, la manifesta infondatezza delle censure rivolte all'ordinanza: lo sgombero conseguente alla definitività della confisca ha natura vincolata e costituisce atto dovuto, sicché non richiede una puntuale motivazione. L'omessa partecipazione procedimentale, in presenza di un provvedimento vincolato, determina una mera irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché le amministrazioni resistenti non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Divenuta definitiva la confisca, l'ANBSC adotta l'ordinanza di sgombero dell'immobile, qualificata dal giudice come atto vincolato e dovuto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'omessa partecipazione procedimentale, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso per la natura vincolata dell'atto, non determina l'annullabilità, ma una mera irregolarità.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una possibile questione decisiva in rito, assicurando il previo contraddittorio sulle relative ragioni.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'ordinanza personale di sgombero di un immobile confiscato spetta al soggetto destinatario dell'ordine e direttamente inciso dall'obbligo di rilascio; il titolare di un diritto reale leso dalla confisca non è legittimato a impugnare lo sgombero se la lesione deriva esclusivamente dalla precedente confisca.
  • Le contestazioni relative alla legittimità della confisca di un bene devono essere rivolte contro il provvedimento ablativo adottato dall'autorità giudiziaria ordinaria e davanti al giudice competente, non contro la successiva ordinanza amministrativa di sgombero.
  • Una volta divenuta definitiva la confisca, l'ordinanza di sgombero prevista dall'art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011 ha natura vincolata e costituisce atto dovuto dell'amministrazione; pertanto non necessita di una puntuale motivazione discrezionale.
  • In relazione a un'ordinanza di sgombero vincolata, l'omessa partecipazione procedimentale non comporta l'annullabilità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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