Cassazione Penale, Sentenza n. 27131/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in furti aggravati e per rapina aggravata connesse lesioni (capi 69 e 70). Il ricorrente denunciava, in particolare, un vizio di motivazione per omessa indicazione degli elementi che fondassero la gravità indiziaria in relazione ai capi 69 e 70 e contestava la scelta della misura carceraria, ritenuta eccessiva rispetto agli arresti domiciliari con controllo elettronico, viste le modalità dei fatti e le condizioni di salute.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria sui capi 69 e 70. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione della gravità indiziaria sui citati capi, affermando che il giudice del riesame non aveva risposto alle deduzioni difensive specifiche né argomentato gli elementi di indizio. Le censure sulla scelta della misura custodiale sono state assorbite poiché presuppongono un compiuto apprezzamento della gravità indiziaria che deve ora essere riesaminato.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Individua la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame; richiamata come norma procedurale che disciplina il procedimento impugnato.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che legittima la custodia cautelare quando sussiste il pericolo di reiterazione di reati; nel caso era stata invocata per giustificare il carcere in ragione della presunta 'modalità lungamente reiterative e organizzate' delle condotte.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento giuridico della doglianza in Cassazione relativa a vizio di motivazione; la Corte ha accolto il motivo basato sull'omessa risposta/argomentazione alle censure difensive.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti della censura devoluta in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti da tale norma.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di motivare la decisione cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame non abbia assolto a tale obbligo rispetto ai capi 69 e 70.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la comunicazione della sentenza al detenuto tramite il direttore della Casa circondariale; la Corte ha disposto l'adempimento.
Massime di principio
- Se la difesa prova con memoria in sede di riesame una specifica carenza di gravità indiziaria, il giudice del riesame è tenuto a confrontarsi esplicitamente con quelle argomentazioni: l'omessa risposta può determinare l'annullamento per difetto di motivazione.
- La valutazione della gravità indiziaria, pur essendo attenuata rispetto al giudizio di merito, richiede comunque argomentazione concreta sugli elementi di fatto e indiziali che collegano l'indagato ai singoli reati contestati.
- La scelta della misura cautelare più afflittiva (custodia in carcere) deve essere sorretta da una prognosi cautelare concreta; tuttavia, questioni sulla adeguatezza della misura possono rimanere assorbite se il primo vizio (es. motivazione sulla gravità indiziaria) ne compromette la base logico-giuridica.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale la Corte rinvia al giudice di merito per integrare la motivazione o rivalutare i presupposti cautelari, non sostituendosi a quest'ultimo nel giudizio di fatto.
- Le impugnazioni in Cassazione basate su vizi di motivazione richiedono che il motivo indichi con precisione l'omissione o l'insufficienza argomentativa e che tale omissione sia rilevante ai fini della decisione impugnata.
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