Ordinanza n. 84/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione della Giunta del Comune di Quartu Sant’Elena n 326 del 12/12/2025 (doc. 1), pubblicata all’Albo Pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena dal 15 dicembre 2025 al 30 dicembre 2025, avente ad oggetto l’approvazione in via definitiva delle integrazioni degli elaborati del Catasto Incendi Comunali redatti dal Servizio Urbanistica: la tavola A1bis Integrazione, quale integrazione all.A1 Tavola 1 – Molentargius\Centro Abitato – soprassuoli percorsi dal fuoco anni 2019/2023 (doc. 2); il documento A4bis Integrazione, quale integrazione all.A4 – elenco particelle soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2023 (doc. 3); della Deliberazione della Giunta del Comune di Quartu Sant’Elena n.214 del 24/09/2025 (doc. 4) di adozione della tavola A1bis Integrazione, quale integrazione all.A1 Tavola 1 – Molentargius\Centro Abitato – soprassuoli percorsi dal fuoco anni 2019/2023 (doc. 2) e del documento A4bis Integrazione, quale integrazione all.A4 – elenco particelle soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2023; della nota del Comune di Quartu S’Elena del 03 febbraio 2026 (doc 3 bis), di riscontro alla nota dei sottoscritti legali del 30 gennaio 2026 già protocollata dell’Ente al n.11526 (doc.3 bis Risposta comunale –alla richiesta doc.3 ter richiesta chiarimenti); del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Quartu S’Elena alla proprietaria Cocco Grazietta il 14 gennaio 2026 n. 313/25, nonché ogni altro certificato di destinazione urbanistica emesso dal Comune in dipendenza delle deliberazioni Comunali impugnate; del parere del Segretario Comunale del 23 settembre 2025; nonché avverso ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente ad essi come sopra individuati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni comunali di adozione e approvazione definitiva dell’aggiornamento del Catasto incendi, con inserimento dell’area condominiale e dei lotti dei ricorrenti, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari interessati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l’inserimento delle proprie aree nell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco previsto dall’art. 10 della l. n. 353/2000. Hanno dedotto, sotto il profilo sostanziale, che le aree non fossero qualificabili come zone boscate o pascoli e che il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna le avesse classificate come “altri non bosco”, ricadenti in zona turistico-residenziale e caratterizzate prevalentemente da vegetazione messa a dimora dai proprietari e da verde urbano o da giardino. Il Comune ha sostenuto che l’inserimento fosse comunque doveroso, quale aggiornamento catastale finalizzato alla mappatura degli incendi e alle attività di pianificazione e prevenzione, anche quando l’area fosse classificata come “altro” e non bosco o pascolo.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha rilevato che l’art. 10, comma 2, della l. n. 353/2000 deve essere interpretato alla luce del comma 1, che individua come presupposto le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Poiché il Corpo Forestale aveva escluso la natura boschiva o pascoliva delle aree e lo stesso Comune aveva riconosciuto che esse erano classificate come “altro” e che non si applicavano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni dell’art. 10, non appariva giuridicamente prevista l’iscrizione nell’elenco con contestuale esclusione dei vincoli: il sistema non contempla tale categoria intermedia. Il Comune, pertanto, non avrebbe dovuto inserire le aree nel Catasto incendi previsto dalla norma. Ravvisato anche il periculum, derivante dal peculiare regime delle aree inserite nell’elenco, il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’interesse dei ricorrenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate; la trattazione di merito è stata rinviata a un’udienza da fissare entro il 2026.
Norme richiamate
art. 10 l. n. 353/2000
“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”; “I comuni provvedono [...] a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco [...] Il catasto è aggiornato annualmente”
Il comma 2, relativo al censimento e all’aggiornamento del Catasto incendi, riguarda i soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli richiamati dal comma 1. Non è prevista l’iscrizione di aree classificate come “altro” e non bosco o pascolo con contestuale esclusione dei vincoli, prescrizioni e sanzioni del comma 1.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 2, comma 1-bis, l. n. 353/2000
Richiamato dal provvedimento comunale in relazione al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il richiamo non consente comunque l’inserimento catastale di aree prive della natura boschiva o pascoliva richiesta dall’art. 10.
art. 3, commi 1, 3-bis, 3-ter e 3-sexies, l. n. 353/2000
Richiamati dal Comune in relazione al Piano regionale antincendi; non risultano idonei a fondare l’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 10 di aree non qualificabili come boschive o pascolive.
Massime di principio
- Ai fini dell’inserimento nel Catasto incendi comunale previsto dall’art. 10, comma 2, della l. n. 353/2000, il soprassuolo percorso dal fuoco deve appartenere a una zona boscata o a un pascolo, secondo il presupposto definito dal comma 1 della medesima disposizione.
- L’amministrazione non può iscrivere nel Catasto incendi un’area qualificata come “altro” e non bosco o pascolo dichiarando contemporaneamente che non si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni dell’art. 10 l. n. 353/2000: il sistema normativo non contempla una simile categoria intermedia.
- Il richiamo a esigenze generali di mappatura, pianificazione o prevenzione degli incendi e agli strumenti regionali non consente di ampliare l’ambito oggettivo dell’art. 10 l. n. 353/2000 oltre le zone boscate e i pascoli ivi previsti.
- In sede cautelare, la concreta incidenza del regime peculiare applicabile alle aree inserite nell’elenco dell’art. 10, comma 2, l. n. 353/2000 è idonea a integrare il periculum in mora quando l’inserimento risulti contestato per difetto dei presupposti oggettivi.
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