Cassazione Civile, Ordinanza n. 02301/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia nasce da un immobile del ricorrente sottoposto a lavori di consolidamento e messa in sicurezza a seguito di ordinanza sindacale di sgombero. L'azienda resistente prese in locazione da terzi un altro immobile, ne corrispose il canone e lo concesse in comodato al ricorrente e alla sua famiglia per tutta la durata dei lavori. Alla scadenza dei lavori il ricorrente non rilasciò l'immobile, assumendo che i lavori sul proprio immobile non fossero stati eseguiti a regola d'arte, tanto da avviare un accertamento tecnico preventivo per la stima degli ulteriori interventi necessari. L'azienda agì per il rilascio e per il pagamento di somme; il Tribunale dichiarò risolto il comodato e operò una compensazione tra le reciproche poste creditorie. In appello, la corte territoriale respinse il gravame principale del ricorrente e accolse parzialmente quello incidentale della resistente, condannando il ricorrente anche al risarcimento dei danni ulteriori e al rimborso dei canoni versati fino al rilascio. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la corte d'appello avesse deciso su domanda nuova, poiché l'attrice avrebbe agito non come comodante ma nell'interesse della locatrice; 2) nullità della sentenza e del procedimento per carenza di motivazione su tale profilo; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente sui medesimi punti.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che non vi è domanda nuova quando non muta il fatto costitutivo della pretesa ma solo la sua qualificazione giuridica, mutamento consentito in assenza di giudicato interno. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente ricondotto la domanda al rapporto di comodato e aveva ritenuto legittimata ad agire la parte che aveva la disponibilità di fatto del bene e lo aveva concesso in godimento. Richiamando un precedente, la Cassazione ha ribadito che chi ha la disponibilità del bene può validamente costituire un rapporto obbligatorio sul bene stesso e agire per la restituzione contro il comodatario per adempiere al proprio obbligo di restituzione verso il locatore. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
divieto di proposizione in appello di domande nuove
Non c'è domanda nuova se resta invariato il fatto costitutivo e muta soltanto la qualificazione giuridica della pretesa, in assenza di giudicato interno sulla qualificazione.
art. 1571 c.c.
Richiamato insieme alla disciplina della locazione, ma non come norma decisiva della ratio.
art. 81 c.p.c.
divieto di sostituzione processuale
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la legittimazione, ma la Corte ritiene sussistente la legittimazione della parte che ha la disponibilità del bene.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non violato, perché il giudice ha deciso entro il perimetro del fatto costitutivo dedotto.
art. 113 c.p.c.
il giudice deve seguire le norme del diritto
Richiamato nel ricorso, ma la Corte reputa corretta l'applicazione della disciplina del rapporto.
art. 115 c.p.c.
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
Richiamato nel ricorso, senza accoglimento.
art. 116 c.p.c.
valutare le prove secondo il prudente apprezzamento
Richiamato nel ricorso, senza accoglimento.
artt. 1803 c.c. e ss.
La domanda è stata correttamente ricondotta al rapporto di comodato e alla legittimazione del comodante/avente disponibilità di fatto a chiedere il rilascio.
art. 1591 c.c.
Richiamato per affermare che il comodatario può essere tenuto a rilasciare il bene per consentire al concedente di adempiere all'obbligo di restituzione verso il locatore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di censura per la dedotta violazione di legge, non accolto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro di censura per la dedotta nullità della sentenza/procedimento, non accolto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Parametro di censura per omesso esame di fatto decisivo, non accolto.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non configura domanda nuova, ai fini dell'art. 345 c.p.c., la mera diversa qualificazione giuridica della pretesa quando il fatto costitutivo dedotto in giudizio resta immutato.
- La preclusione alla modifica della domanda opera solo se in appello vengono introdotti nuovi elementi materiali che alterano il fatto costitutivo del diritto fatto valere, non quando si discute soltanto della sua sussunzione giuridica.
- Chi abbia la disponibilità di fatto di un bene può validamente costituire un rapporto obbligatorio sul bene stesso e, nei rapporti interni, agire per il rilascio nei confronti del detentore/comodatario per adempiere agli obblighi verso il proprietario o locatore.
- Nel rapporto di comodato, la legittimazione ad agire per la restituzione spetta a chi sia parte del rapporto o comunque abbia il potere di disporre del bene in fatto, quando la domanda sia coerente con il titolo contrattuale dedotto.
- Le censure di nullità della sentenza o di omesso esame di fatti decisivi non possono essere accolte quando presuppongono, in realtà, la sola contestazione della qualificazione giuridica data dal giudice di merito ai medesimi fatti.
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