Sentenza del 27/04/2016 n. 8339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento e liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali ritenute dovute in misura ordinaria. Secondo l'Ufficio, il contribuente non aveva diritto all'agevolazione prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, perché, al momento della compravendita, l'area non era ancora inserita in una convenzione di lottizzazione sottoscritta tra i proprietari e il Comune. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano invece ritenuto sufficiente che l'immobile fosse incluso in un'area soggetta a piano urbanistico particolareggiato regolarmente approvato, senza che fosse necessaria la preventiva stipula della convenzione.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In Cassazione, l'Agenzia ha successivamente rinunciato agli atti del giudizio. La Corte, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse e acquisito il conforme parere del Pubblico Ministero, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente. Non è stata adottata una decisione definitiva sul merito della questione interpretativa in Cassazione e non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non aveva svolto difese.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
La norma prevedeva un regime agevolato per il trasferimento di aree comprese in strumenti urbanistici particolareggiati, subordinandolo alla presenza dei presupposti urbanistici previsti dalla legge. Nel giudizio di merito è stata interpretata nel senso che fosse necessario l'inserimento dell'area in un piano urbanistico particolareggiato regolarmente approvato, ma non anche la preventiva stipula di una convenzione di lottizzazione prima dell'atto di trasferimento.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita in Cassazione per rinuncia al ricorso, l'estinzione del giudizio non equivale a una pronuncia della Corte sul merito della questione giuridica.
- Nel caso concreto, le decisioni di merito favorevoli al contribuente sono rimaste operative, ma la sentenza di Cassazione non ha stabilito in via generale e definitiva se la convenzione di lottizzazione sia sempre necessaria per fruire dell'agevolazione.
- Per valutare agevolazioni collegate a aree edificabili occorre verificare puntualmente lo strumento urbanistico vigente alla data dell'atto, il suo regolare iter di approvazione e gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla norma applicabile.
- La mancata costituzione del resistente può comportare, in caso di rinuncia del ricorrente, la compensazione di fatto delle posizioni processuali e l'assenza di liquidazione delle spese in favore del resistente.
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